{"id":1611,"date":"2013-12-13T14:15:44","date_gmt":"2013-12-13T13:15:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/?p=1611"},"modified":"2013-12-13T14:15:44","modified_gmt":"2013-12-13T13:15:44","slug":"no-alla-legge-bavaglio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/no-alla-legge-bavaglio\/","title":{"rendered":"no alla legge bavaglio"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/pages\/La-Manif-Pour-Tous-Italia\/273967302745211?ref=stream\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'https:\/\/www.facebook.com\/pages\/La-Manif-Pour-Tous-Italia\/273967302745211?ref=stream', 'La Manif Pour Tous Italia']);\" data-hovercard=\"\/ajax\/hovercard\/page.php?id=273967302745211\">La Manif Pour Tous Italia<\/a>\u00a0\u00b7 Piace a 7.638 persone<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/photo.php?fbid=331762466965694&amp;set=a.274635426011732.1073741827.273967302745211&amp;type=1\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'https:\/\/www.facebook.com\/photo.php?fbid=331762466965694&amp;set=a.274635426011732.1073741827.273967302745211&amp;type=1', '4 ore fa']);\" ><abbr title=\"Venerd\u00ec 13 dicembre 2013 alle ore 10.06\" data-utime=\"1386925607\">4 ore fa<\/abbr><\/a>\u00a0\u00b7<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<ul>\n<li id=\"stream_story_52ab06e15686e1b61806063\">\n<div>\n<div>\n<div>\n<h5 data-ft=\"{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}\">TREDICI MOTIVI PER DIRE NO ALLA LEGGE SULL&#8217;OMOFOBIA<\/p>\n<p>Il 3 dicembre scorso il senatore Carlo Giovanardi dirama il seguente comunicato stampa: \u00abHo chiesto oggi al Governo in Commissione Giustizia, dove \u00e8 in discussione a marce forzate (notturna compresa) il disegno di legge che criminalizza le opinioni in tema di omosessualit\u00e0, su quali dati viene denunciata una \u201cemergenza nazionale\u201d di omofobia, per contrastare la quale si vorrebbe far passare questa legge liberticida. Ho citato a proposito casi eclatanti spacciati negli ultimi mesi per omofobia con grande clamore mediatico, risultati poi totalmente infondati. Il Governo, rappresentato dal Sottosegretario Ferri, si \u00e8 impegnato a fornire i dati eventualmente in suo possesso, e il senatore Sergio Lo Giudice del PD ha candidamente ammesso che sar\u00e0 la stessa legge a prevedere un monitoraggio, per verificare se esiste quella emergenza che viene invocata come presupposto per farla approvare in tempi record dal Parlamento\u00bb.<\/p>\n<p>Il punto \u00e8, come abbiamo accennato su questo giornale, che un&#8217;emergenza omofobia nel nostro Paese semplicemente non esiste. Nonostante ci\u00f2, ad occupare il primo posto nella scala delle priorit\u00e0 della politica e del parlamento non \u00e8 la crisi economica ed istituzionale, non sono i problemi del lavoro, dei disoccupati e degli esodati, delle imprese che chiudono, della salute dei cittadini. No, il problema dei problemi in Italia \u00e8 l\u2019omofobia. Questo grazie ad una massiccia e ben orchestrata campagna mistificatoria che vuole convincere l\u2019opinione pubblica della necessit\u00e0 di procedere a tappe forzate e sedute parlamentari notturne per l\u2019approvazione di una legge che ponga immediatamente fine all\u2019ingiusta discriminazione patita dagli omosessuali, quasi fossero gli afroamericani nell\u2019Alabama degli anni Sessanta, o i black people nel Sudafrica dell\u2019apartheid boero.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 il disegno di legge in discussione al Senato mostra una pericolosa natura liberticida e apre a inquietanti prospettive giuridico-sociali. Meritano di essere ricordati i motivi per cui occorre opporsi a questo sciagurato intervento normativo.<\/p>\n<p>1) Le norme in discussione si inquadrano in una mera prospettiva ideologica, del tutto inutile sul piano legale, poich\u00e9 gli omosessuali e i transessuali gi\u00e0 godono degli strumenti giuridici previsti dal codice penale per i tutti i cittadini, contro qualunque forma di ingiusta discriminazione, di violenza, di offesa alla propria dignit\u00e0 personale. Ogni individuo, infatti, in quanto tale \u00e8 protetto dal sistema penale di fronte a qualsiasi azione lesiva. Per quando riguarda, in particolare, la tutela da qualunque forma di discriminazione, l\u2019art.3 della Costituzione italiana recita testualmente che \u00abTutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali\u00bb. Sesso e condizioni personali sono quindi gi\u00e0 contemplati dalla Costituzione come elementi specifici rispetto ai quali non sono ammissibili forme di discriminazione. E solo frutto di una prepotente campagna di mistificazione della realt\u00e0 come si \u00e8 detto, l&#8217;idea che sussista oggi nel nostro Paese una condizione di discriminazione tale da giustificare una specifica \u2013 e quindi privilegiata \u2013 tutela giuridica, in ragione di scelte sessuali personali e arbitrarie.<\/p>\n<p>2) Le fattispecie di reato delineate nel disegno di legge in discussione sono accomunate dal fatto di porre omosessualit\u00e0 e transessualit\u00e0 quali valori collettivi da tutelare in s\u00e9, attraverso una tutela speciale per i soggetti che ne sono portatori, al di l\u00e0 di quella che il sistema penale assicura a qualunque comune cittadino. Appare del tutto evidente che siamo di fronte ad una proposta assurda, oltre che giuridicamente infondata, perch\u00e9 analoga protezione potrebbe essere invocata da una serie infinita di soggetti in ragione di proprie condizioni personali, quali quelli di essere cultori di caccia e pesca, di essere obesi, fumatori, di appartenere a tifoserie calcistiche, di essere amanti del gioco d&#8217;azzardo e delle corse di cavalli, oppure magari anche cattolici ortodossi e praticanti. Appare a tal proposito del tutto pertinente la domanda posta da Piero Ostellino, un giornalista di estrazione laica e liberale, in un controverso editoriale pubblicato dal Corriere della Sera: \u00abNon riesco a capire perch\u00e9 picchiare un omosessuale sarebbe un\u2019aggravante, mentre picchiare me \u2014 che sono \u201csolo\u201d un essere umano senza particolari, selettive e distintive, qualificazioni sessuali \u2014 sarebbe meno grave. Picchiare qualcuno \u00e8 un reato. Punto, basta e dovrebbe bastare\u00bb. In mancanza di reali esigenze concrete, qualunque ampliamento delle garanzie giuridiche gi\u00e0 esistenti produrrebbe l&#8217;effetto paradossale di sconvolgere e rovesciare l&#8217;ordine etico della societ\u00e0 umana. Infatti, l&#8217;inevitabile punto di approdo di qualunque intervento normativo \u2013com\u2019\u00e8 gi\u00e0 avvenuto in altri Paesi europei \u2013 \u00e8 costituito dal matrimonio omosessuale, dall&#8217;adozione di bambini da parte di coppie omosessuali, nonch\u00e9 dalla loro \u201cproduzione\u201d attraverso la pratica della maternit\u00e0 surrogata.<\/p>\n<p>3) Le norme che si intendono approvare mirano, in realt\u00e0, ad introdurre attraverso la forza pedagogica della legge, l\u2019idea che eterosessualit\u00e0 ed omosessualit\u00e0 siano condizioni naturali paritarie, anzi che l\u2019omosessualit\u00e0 meriti un plusvalore a livello giuridico, un quid aggiuntivo a livello di tutela legale rispetto all\u2019eterosessualit\u00e0;<\/p>\n<p>4) La legge in discussione al Senato introduce una nuova figura di reato su un presupposto \u2013 il concetto di \u201comofobia\u201d e \u201ctransfobia\u201d \u2013 che non viene definito. L\u2019omofobia e la transfobia, infatti, non sono patologie conosciute dalla scienza medica. Nessuna legge dell\u2019ordinamento giuridico italiano definisce i concetti di omofobia e transfobia. Nessun magistrato in nessun provvedimento giudiziale ha mai definito il concetto di omofobia e transfobia. In assenza di un\u2019espressa definizione normativa di tale concetto, il rischio che si corre \u00e8 quello di creare una sorta di \u201creato giurisprudenziale\u201d, il cui contenuto precettivo verr\u00e0 rimesso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul singolo caso, con buona pace del principio di oggettivit\u00e0 del reato. Il punto \u00e8 che negli Stati di diritto a impronta liberale il cittadino deve sempre conoscere preventivamente quali sono le conseguenze del suo comportamento, soprattutto se queste possono determinare effetti di carattere penale. Il contrario \u00e8 tipico degli stati totalitari e dittatoriali. E\u2019 noto l\u2019esempio del famigerato e indefinito \u201creato di attivit\u00e0 antisocialista\u201d vigente nell\u2019ex Unione Sovietica.<\/p>\n<p>5) In gioco non c\u2019\u00e8 soltanto la libert\u00e0 religiosa ma la stessa libert\u00e0 di opinione, poich\u00e9 la proposta di legge, cos\u00ec come formulata, non potr\u00e0 non avere gravi ripercussioni sui diritti fondamentali dell\u2019uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione, tra cui il diritto alla libert\u00e0 di pensiero (art.21) e alla libert\u00e0 religiosa (art.19).<\/p>\n<p>6) La legge in discussione al Senato si pone in contrasto con un altro principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Questo, infatti, non prevede che si possa essere puniti per un fattore puramente interiore, indeterminato e indeterminabile, quale il motivo che muove l\u2019azione. I motivi sono rilevanti soltanto come circostanze e servono per graduare la pena. Se cos\u00ec non fosse, ci troveremmo nell\u2019orizzonte di quel diritto penale che non punisce tanto il fatto quanto l&#8217;atteggiamento soggettivo, e che ha tristemente caratterizzato i regimi totalitari nella loro esiziale opera di controllo delle coscienze e di imposizione dell&#8217;ideologia di Stato. Infatti, solo la legge penale che punisce i fatti lesivi, le azioni dell\u2019uomo e non la loro matrice psicologica, pur utile in certe circostanze a colorare le modalit\u00e0 dell&#8217;azione e quindi a misurare la gravit\u00e0 del reato, pone il singolo al riparo dalla invasione del potere pubblico nella propria sfera intima e da ogni possibile arbitrio.<\/p>\n<p>7) Un altro degli errori di fondo contenuti nella proposta di legge in discussione \u00e8 il fatto di aver utilizzato per la \u2013 ingiustificata \u2013 tutela di omosessuali e transessuali lo strumento normativo della cosiddetta legge Mancino, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ovvero la legge italiana che condanna gesti, azioni e slogan legati all\u2019ideologia nazifascista, e aventi per scopo l\u2019incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali.<\/p>\n<p>La ratio delle norme della legge Mancino, in realt\u00e0, \u00e8 quella di assicurare la convivenza pacifica tra gruppi divisi da forti sistemi di pensiero anche religioso. Ed \u00e8 in omaggio a questo interesse superiore che anche la limitazione della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero pu\u00f2 invocare qualche giustificazione. Mentre tutt&#8217;altra valutazione spetta ai reati commessi per motivi di \u00abomofobia\u00bb e \u00abtransfobia\u00bb, che non trovano alcun fondamento n\u00e9 in una diffusa ostilit\u00e0 capace di creare un clima oggettivamente persecutorio, n\u00e9 in una situazione di obiettivo svantaggio da ricomporre. Semmai una sorta di successo mediatico, alimentato dalla sapiente orchestrazione, ha posto paradossalmente il fenomeno omosessuale al centro dell&#8217;interesse politico e lo ha imposto ad una societ\u00e0 culturalmente sempre pi\u00f9 disarmata.<\/p>\n<p><i><\/i>\u00a0Con le nuove norme in discussione al Senato potr\u00e0 essere considerato comportamento omofobo punibile penalmente anche quello di un privato cittadino che pubblicamente sostenga che \u00e8 giusto impedire agli omosessuali e ai transessuali l\u2019accesso al diritto di sposarsi e a quello di adottare minori; che l\u2019omosessualit\u00e0 rappresenta una \u00abgrave depravazione\u00bb, citando le Sacre Scritture della religione cristiana (Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10), o che gli atti compiuti dagli omosessuali sono \u00abintrinsecamente disordinati\u00bb, \u00abcontrari alla legge naturale\u00bb, poich\u00e9 \u00abprecludono all\u2019atto sessuale il dono della vita e non costituiscono il frutto di una vera complementariet\u00e0 affettiva e sessuale\u00bb (art. 2357 Catechismo cattolico); che omosessualit\u00e0 e transessualit\u00e0 appartengono oggettivamente alla sfera etico-morale, e possono quindi essere sottoposte ad un giudizio di riprovazione; che vi sono ambiti nei quali non pu\u00f2 considerarsi ingiusta discriminazione il fatto di tener conto della tendenza sessuale (per esempio nell\u2019adozione o nell\u2019affidamento di minori).<\/p>\n<p>9) Non va peraltro dimenticato l\u2019orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 47894 del 22 novembre 2012), che ha ritenuto di qualificare come \u00abpropaganda\u00bb ai sensi della Legge Mancino la semplice esternazione pubblica di un\u2019idea, ribaltando entrambe le sentenze di primo e secondo grado, che avevano, invece, dato della norma un\u2019interpretazione tale da evitare una compressione eccessiva della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero.<\/p>\n<p>10) Includere l\u2019orientamento sessuale fra le considerazioni sulla base delle quali \u00e8 illegale discriminare pu\u00f2 facilmente portare a ritenere l\u2019omosessualit\u00e0 quale fonte positiva di diritti umani, ad esempio, in riferimento alla cosiddetta affirmative action, ovvero lo strumento politico che mira a ristabilire e promuovere principi di equit\u00e0 razziale, etnica, di genere, sessuale e sociale. In altre parole, nel momento in cui si riconosce che la categoria degli omosessuali e transessuali \u00e8 stata ingiustamente discriminata al punto da meritare una privilegiata tutela giuridica, occorre rimediare agli effetti della discriminazione attraverso misure compensative, quali ad esempio quote riservate. E\u2019 ci\u00f2 che \u00e8 successo con gli afroamericani negli USA. Gli obiettivi della affirmative action sono raggiunti, normalmente, attraverso quote riservate nelle assunzioni, nelle cariche istituzionali, nell\u2019assegnazione di alloggi pubblici, nell\u2019erogazione di servizi e cos\u00ec via. Gi\u00e0 qualcuno comincia a parlare di \u201cquote viola\u201d, in analogia rispetto quanto accaduto con le cosiddette \u201cquote rosa\u201d.<\/p>\n<p>11) Non regge l\u2019eccezione introdotta nelle norme in discussione al Senato per cui \u00abnon costituiscono discriminazione, n\u00e9 istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purch\u00e9 non istighino all\u2019odio o alla violenza, n\u00e9 le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all\u2019interno di organizzazioni che svolgono attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all\u2019attuazione dei princ\u00ecpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni\u00bb. Dal che si deduce che la manifestazione di idee omofobiche d\u2019ora in poi sar\u00e0 punita soltanto in ambito domestico, nelle assemblee condominiali, allo stadio e negli stabilimenti termali. Non occorre, del resto, possedere le formidabili capacit\u00e0 premonitrici di Nostradamus per capire che l\u2019eccezione prevista nel disegno di legge non scamper\u00e0 alla mannaia inesorabile della Corte Costituzionale. La discriminazione non pu\u00f2 funzionare a corrente alternata: o \u00e8, o non \u00e8. E non si pu\u00f2 neppure pensare che un comportamento sia considerato reato se posto in essere da un singolo, mentre sia ritenuto perfettamente lecito nel caso in cui il singolo si associ con altri.<\/p>\n<p>12) Problemi non meno gravi di compatibilit\u00e0 con l\u2019intero sistema normativo pone anche la previsione nelle norme che si intendono approvare al Senato, della aggravante contemplata nella legge Mancino, estesa a tutti i reati \u00abpuniti con pena diversa da quella dell\u2019ergastolo\u00bb, se commessi per motivi di omofobia o transfobia. Una pennellata di arcobaleno a tutto il nostro codice penale. Ora, occorre precisare che le circostanze aggravanti, cos\u00ec come le attenuanti, incidono sulla gravit\u00e0 del reato (e di conseguenza sulla entit\u00e0 della pena concretamente inflitta), o perch\u00e9 il fatto risulta oggettivamente pi\u00f9 o meno grave (es. la speciale tenuit\u00e0 del danno patrimoniale nei delitti contro il patrimonio), o perch\u00e9 nell\u2018azione si riflette il sostrato psichico che l\u2019ha mossa (es. motivi futili e abietti, o di particolare valore morale o sociale), fornendo al giudice anche elementi per la valutazione della capacit\u00e0 a delinquere e della personalit\u00e0 dell\u2019autore. La circostanza modifica quantitativamente la gravit\u00e0 del reato, mentre il valore tutelato rimane identico.<\/p>\n<p>Invece, una volta elevato il motivo \u201comofobico\u201d o \u201ctransfobico\u201d, in ragione del suo contenuto, a circostanza aggravante di un qualunque reato, \u00e8 proprio questo suo contenuto ideale a dare una particolare colorazione al reato comune, che ne rimane qualitativamente modificato. L\u2019oggetto della tutela, poniamo l\u2019incolumit\u00e0 fisica, subisce uno slittamento e l\u2019incidenza della circostanza si fa da quantitativa a qualitativa.<\/p>\n<p>Come circostanza comune, il motivo omofobico pu\u00f2 accompagnare qualsiasi reato, cosicch\u00e9 la rosa dei reati potenzialmente interessati dall\u2019aggravante di omofobia si estende pressoch\u00e9 all\u2019intero codice penale, dall\u2019abigeato alla turbativa d\u2019asta. Per riassumere, se il motivo omofobico diventa capace di aggravare il reato comune ci\u00f2 sta a significare che il fenomeno omosessuale viene considerato un plusvalore che si aggiunge al bene giuridico leso dal reato comune.<\/p>\n<p>Ma forse l\u2019aspetto pi\u00f9 inquietante della previsione dell\u2019aggravante ex Legge Mancino sta nello smisurato aggravio di pena che essa stabilisce (fino alla met\u00e0), e che sicuramente \u00e8 in contrasto con l&#8217;articolo 27 della Costituzione, il quale prevede per le pene chiari limiti di contenimento.<\/p>\n<p>13) Con le norme che si intendono approvare al Senato il motivo omofobico e transfobico, lungi dal presentarsi come elemento accessorio, introduce un valore aggiuntivo a quello tutelato dalla norma base e, assumendo il ruolo di elemento costitutivo, crea una serie indeterminata quanto surreale di reati di incerta configurazione. In ogni caso rimane aperto, e non \u00e8 poco, il problema dell\u2019accertamento. Come dimostrer\u00e0 il giudice l&#8217;esistenza del motivo omofobico e soprattutto come potr\u00e0 difendersi l&#8217;imputato? Questioni che non hanno turbato minimamente i promotori, e ancora meno gli estensori del disegno di legge.<br \/>\nCome se non bastasse, per tutti i reati viene stabilita la procedibilit\u00e0 di ufficio. Una trovata che deve essere sembrata di straordinaria efficacia dissuasiva in vista della eliminazione di ogni sacca di resistenza omofoba. Ma nonostante la bont\u00e0 delle intenzioni, le norme in discussione non tengono conto di un possibile prevalente interesse dell\u2019offeso ad evitare lo strepitus fori.<\/p>\n<p>In conclusione con la fantomatica \u201comofobia\u201d e \u201ctransfobia\u201d non si punisce un fatto oggettivamente lesivo di un valore meritevole di tutela penale e caratteristiche personali che abbiano un interesse per l&#8217;intera collettivit\u00e0. Non si puniscono neppure comportamenti che mettono in pericolo categorie particolari di persone, dal momento che queste persone godono oggettivamente e in concreto delle libert\u00e0 e della garanzie assicurate a tutti i cittadini e che, semmai, godono attualmente di una esposizione mediatica e politica e usufruiscono di spazi di libert\u00e0 spesso capaci di deprimere esigenze educative e culturali altrui. Basti pensare a manifestazioni ostentatamente oscene che, anche in spregio alle norme di buon costume costituzionalmente garantite, vengono ingiustificatamente tollerate dalle pubbliche autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Quella che viene punita con l\u2019omofobia e la transfobia, in realt\u00e0, \u00e8 la stessa libert\u00e0 di pensiero ancora prima della sua manifestazione. Siamo allo psicoreato, quello che la neolingua orwelliana definiva crimethink, il pi\u00f9 pervasivo strumento repressivo delle istituzioni totalitarie descritte in 1984. Se passano le norme in discussione al Senato, anche a noi potr\u00e0 capitare, come ai disgraziati cittadini dell\u2019immaginaria Oceania di Orwell, di essere incriminati di psicoreato, ogni volta che oseremo soltanto elaborare un pensiero omofobo o contrastante con le teorie del nuovo Socing e le direttive del Grande Fratello. Davvero un capolavoro!<\/p>\n<p>di Gianfranco Amato<br \/>\nLa nuova Bussola Quotidiana<br \/>\n12-12-2013<\/h5>\n<div data-ft=\"{&quot;type&quot;:10,&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}\">\n<div>\n<div><img loading=\"lazy\" alt=\"TREDICI MOTIVI PER DIRE NO ALLA LEGGE SULL'OMOFOBIA\n\nIl 3 dicembre scorso il senatore Carlo Giovanardi dirama il seguente comunicato stampa: \u00abHo chiesto oggi al Governo in Commissione Giustizia, dove \u00e8 in discussione a marce forzate (notturna compresa) il disegno di legge che criminalizza le opinioni in tema di omosessualit\u00e0, su quali dati viene denunciata una \u201cemergenza nazionale\u201d di omofobia, per contrastare la quale si vorrebbe far passare questa legge liberticida. Ho citato a proposito casi eclatanti spacciati negli ultimi mesi per omofobia con grande clamore mediatico, risultati poi totalmente infondati. Il Governo, rappresentato dal Sottosegretario Ferri, si \u00e8 impegnato a fornire i dati eventualmente in suo possesso, e il senatore Sergio Lo Giudice del PD ha candidamente ammesso che sar\u00e0 la stessa legge a prevedere un monitoraggio, per verificare se esiste  quella emergenza che viene invocata come presupposto per farla approvare in tempi record dal Parlamento\u00bb. \n\nIl punto \u00e8, come abbiamo accennato su questo giornale, che un'emergenza omofobia nel nostro Paese semplicemente non esiste. Nonostante ci\u00f2, ad occupare il primo posto nella scala delle priorit\u00e0 della politica e del parlamento non \u00e8 la crisi economica ed istituzionale, non sono i problemi del lavoro, dei disoccupati e degli esodati, delle imprese che chiudono, della salute dei cittadini. No, il problema dei problemi in Italia \u00e8 l\u2019omofobia. Questo grazie ad una massiccia e ben orchestrata campagna mistificatoria che vuole convincere l\u2019opinione pubblica della necessit\u00e0 di procedere a tappe forzate e sedute parlamentari notturne per l\u2019approvazione di una legge che ponga immediatamente fine all\u2019ingiusta discriminazione patita dagli omosessuali, quasi fossero gli afroamericani nell\u2019Alabama degli anni Sessanta, o i black people nel Sudafrica dell\u2019apartheid boero.\n\nIn realt\u00e0 il disegno di legge in discussione al Senato mostra una pericolosa natura liberticida e apre a inquietanti prospettive giuridico-sociali. Meritano di essere ricordati i motivi per cui occorre opporsi a questo sciagurato intervento normativo.\n\n1) Le norme in discussione si inquadrano in una mera prospettiva ideologica, del tutto inutile sul piano legale, poich\u00e9 gli omosessuali e i transessuali gi\u00e0 godono degli strumenti giuridici previsti dal codice penale per i tutti i cittadini, contro qualunque forma di ingiusta discriminazione, di violenza, di offesa alla propria dignit\u00e0 personale. Ogni individuo, infatti, in quanto tale \u00e8 protetto dal sistema penale di fronte a qualsiasi azione lesiva. Per quando riguarda, in particolare, la tutela da qualunque forma di discriminazione, l\u2019art.3 della Costituzione italiana recita testualmente che \u00abTutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali\u00bb. Sesso e condizioni personali sono quindi gi\u00e0 contemplati dalla Costituzione come elementi specifici rispetto ai quali non sono ammissibili forme di discriminazione. E solo frutto di una prepotente campagna di mistificazione della realt\u00e0 come si \u00e8 detto, l'idea che sussista oggi nel nostro Paese una condizione di discriminazione tale da giustificare una specifica \u2013 e quindi privilegiata \u2013 tutela giuridica, in ragione di scelte sessuali personali e arbitrarie.\n\n2) Le fattispecie di reato delineate nel disegno di legge in discussione sono accomunate dal fatto di porre omosessualit\u00e0 e transessualit\u00e0 quali valori collettivi da tutelare in s\u00e9, attraverso una tutela speciale per i soggetti che ne sono portatori, al di l\u00e0 di quella che il sistema penale assicura a qualunque comune cittadino. Appare del tutto evidente che siamo di fronte ad una proposta assurda, oltre che giuridicamente infondata, perch\u00e9 analoga protezione potrebbe essere invocata da una serie infinita di soggetti in ragione di proprie condizioni personali, quali quelli di essere cultori di caccia e pesca, di essere obesi, fumatori, di appartenere a tifoserie calcistiche, di essere amanti del gioco d'azzardo e delle corse di cavalli, oppure magari anche cattolici ortodossi e praticanti. Appare a tal proposito del tutto pertinente la domanda posta da Piero Ostellino, un giornalista di estrazione laica e liberale, in un controverso editoriale pubblicato dal Corriere della Sera: \u00abNon riesco a capire perch\u00e9 picchiare un omosessuale sarebbe un\u2019aggravante, mentre picchiare me \u2014 che sono \u201csolo\u201d un essere umano senza particolari, selettive e distintive, qualificazioni sessuali \u2014 sarebbe meno grave. Picchiare qualcuno \u00e8 un reato. Punto, basta e dovrebbe bastare\u00bb. In mancanza di reali esigenze concrete, qualunque ampliamento delle garanzie giuridiche gi\u00e0 esistenti produrrebbe l'effetto paradossale di sconvolgere e rovesciare l'ordine etico della societ\u00e0 umana. Infatti, l'inevitabile punto di approdo di qualunque intervento normativo \u2013com\u2019\u00e8 gi\u00e0 avvenuto in altri Paesi europei \u2013 \u00e8 costituito dal matrimonio omosessuale, dall'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali, nonch\u00e9 dalla loro \u201cproduzione\u201d attraverso la pratica della maternit\u00e0 surrogata.\n\n3) Le norme che si intendono approvare mirano, in realt\u00e0, ad introdurre attraverso la forza pedagogica della legge, l\u2019idea che eterosessualit\u00e0 ed omosessualit\u00e0 siano condizioni naturali paritarie, anzi che l\u2019omosessualit\u00e0 meriti un plusvalore a livello giuridico, un quid aggiuntivo a livello di tutela legale rispetto all\u2019eterosessualit\u00e0;\n\n4) La legge in discussione al Senato introduce una nuova figura di reato su un presupposto \u2013 il concetto di \u201comofobia\u201d e \u201ctransfobia\u201d \u2013 che non viene definito. L\u2019omofobia e la transfobia, infatti, non sono patologie conosciute dalla scienza medica. Nessuna legge dell\u2019ordinamento giuridico italiano definisce i concetti di omofobia e transfobia. Nessun magistrato in nessun provvedimento giudiziale ha mai definito il concetto di omofobia e transfobia. In assenza di un\u2019espressa definizione normativa di tale concetto, il rischio che si corre \u00e8 quello di creare una sorta di \u201creato giurisprudenziale\u201d, il cui contenuto precettivo verr\u00e0 rimesso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul singolo caso, con buona pace del principio di oggettivit\u00e0 del reato. Il punto \u00e8 che negli Stati di diritto a impronta liberale il cittadino deve sempre conoscere preventivamente quali sono le conseguenze del suo comportamento, soprattutto se queste possono determinare effetti di carattere penale. Il contrario \u00e8 tipico degli stati totalitari e dittatoriali. E\u2019 noto l\u2019esempio del famigerato e indefinito \u201creato di attivit\u00e0 antisocialista\u201d vigente nell\u2019ex Unione Sovietica.\n\n5) In gioco non c\u2019\u00e8 soltanto la libert\u00e0 religiosa ma la stessa libert\u00e0 di opinione, poich\u00e9 la proposta di legge, cos\u00ec come formulata, non potr\u00e0 non avere gravi ripercussioni sui diritti fondamentali dell\u2019uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione, tra cui il diritto alla libert\u00e0 di pensiero (art.21) e alla libert\u00e0 religiosa (art.19).\n\n6) La legge in discussione al Senato si pone in contrasto con un altro principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Questo, infatti, non prevede che si possa essere puniti per un fattore puramente interiore, indeterminato e indeterminabile, quale il motivo che muove l\u2019azione. I motivi sono rilevanti soltanto come circostanze e servono per graduare la pena. Se cos\u00ec non fosse, ci troveremmo nell\u2019orizzonte di quel diritto penale che non punisce tanto il fatto quanto l'atteggiamento soggettivo, e che ha tristemente caratterizzato i regimi totalitari nella loro esiziale opera di controllo delle coscienze e di imposizione dell'ideologia di Stato. Infatti, solo la legge penale che punisce i fatti lesivi, le azioni dell\u2019uomo e non la loro matrice psicologica, pur utile in certe circostanze a colorare le modalit\u00e0 dell'azione e quindi a misurare la gravit\u00e0 del reato, pone il singolo al riparo dalla invasione del potere pubblico nella propria sfera intima e da ogni possibile arbitrio. \n\n7) Un altro degli errori di fondo contenuti nella proposta di legge in discussione \u00e8 il fatto di aver utilizzato per la \u2013 ingiustificata \u2013 tutela di omosessuali e transessuali lo strumento normativo della cosiddetta legge Mancino, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ovvero la legge italiana che condanna gesti, azioni e slogan legati all\u2019ideologia nazifascista, e aventi per scopo l\u2019incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali. \n\nLa ratio delle norme della legge Mancino, in realt\u00e0, \u00e8 quella di assicurare la convivenza pacifica tra gruppi divisi da forti sistemi di pensiero anche religioso. Ed \u00e8 in omaggio a questo interesse superiore che anche la limitazione della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero pu\u00f2 invocare qualche giustificazione. Mentre tutt'altra valutazione spetta ai reati commessi per motivi di \u00abomofobia\u00bb e \u00abtransfobia\u00bb, che non trovano alcun fondamento n\u00e9 in una diffusa ostilit\u00e0 capace di creare un clima oggettivamente persecutorio, n\u00e9 in una situazione di obiettivo svantaggio da ricomporre. Semmai una sorta di successo mediatico, alimentato dalla sapiente orchestrazione, ha posto paradossalmente il fenomeno omosessuale al centro dell'interesse politico e lo ha imposto ad una societ\u00e0 culturalmente sempre pi\u00f9 disarmata.\n\n8) Con le nuove norme in discussione al Senato potr\u00e0 essere considerato comportamento omofobo punibile penalmente anche quello di un privato cittadino che pubblicamente sostenga che \u00e8 giusto impedire agli omosessuali e ai transessuali l\u2019accesso al diritto di sposarsi e a quello di adottare minori; che l\u2019omosessualit\u00e0 rappresenta una \u00abgrave depravazione\u00bb, citando le Sacre Scritture della religione cristiana (Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10), o che gli atti compiuti dagli omosessuali sono \u00abintrinsecamente disordinati\u00bb, \u00abcontrari alla legge naturale\u00bb, poich\u00e9 \u00abprecludono all\u2019atto sessuale il dono della vita e non costituiscono il frutto di una vera complementariet\u00e0 affettiva e sessuale\u00bb (art. 2357 Catechismo cattolico); che omosessualit\u00e0 e transessualit\u00e0 appartengono oggettivamente alla sfera etico-morale, e possono quindi essere sottoposte ad un giudizio di riprovazione; che vi sono ambiti nei quali non pu\u00f2 considerarsi ingiusta discriminazione il fatto di tener conto della tendenza sessuale (per esempio nell\u2019adozione o nell\u2019affidamento di minori).\n\n9) Non va peraltro dimenticato l\u2019orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 47894 del 22 novembre 2012), che ha ritenuto di qualificare come \u00abpropaganda\u00bb ai sensi della Legge Mancino la semplice esternazione pubblica di un\u2019idea, ribaltando entrambe le sentenze di primo e secondo grado, che avevano, invece, dato della norma un\u2019interpretazione tale da evitare una compressione eccessiva della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero.\n\n10) Includere l\u2019orientamento sessuale fra le considerazioni sulla base delle quali \u00e8 illegale discriminare pu\u00f2 facilmente portare a ritenere l\u2019omosessualit\u00e0 quale fonte positiva di diritti umani, ad esempio, in riferimento alla cosiddetta affirmative action, ovvero lo strumento politico che mira a ristabilire e promuovere principi di equit\u00e0 razziale, etnica, di genere, sessuale e sociale. In altre parole, nel momento in cui si riconosce che la categoria degli omosessuali e transessuali \u00e8 stata ingiustamente discriminata al punto da meritare una privilegiata tutela giuridica, occorre rimediare agli effetti della discriminazione attraverso misure compensative, quali ad esempio quote riservate. E\u2019 ci\u00f2 che \u00e8 successo con gli afroamericani negli USA. Gli obiettivi della affirmative action sono raggiunti, normalmente, attraverso quote riservate nelle assunzioni, nelle cariche istituzionali, nell\u2019assegnazione di alloggi pubblici, nell\u2019erogazione di servizi e cos\u00ec via. Gi\u00e0 qualcuno comincia a parlare di \u201cquote viola\u201d, in analogia rispetto quanto accaduto con le cosiddette \u201cquote rosa\u201d. \n\n11) Non regge l\u2019eccezione introdotta nelle norme in discussione al Senato per cui \u00abnon costituiscono discriminazione, n\u00e9 istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purch\u00e9 non istighino all\u2019odio o alla violenza, n\u00e9 le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all\u2019interno di organizzazioni che svolgono attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all\u2019attuazione dei princ\u00ecpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni\u00bb. Dal che si deduce che la manifestazione di idee omofobiche d\u2019ora in poi sar\u00e0 punita soltanto in ambito domestico, nelle assemblee condominiali, allo stadio e negli stabilimenti termali. Non occorre, del resto, possedere le formidabili capacit\u00e0 premonitrici di Nostradamus per capire che l\u2019eccezione prevista nel disegno di legge non scamper\u00e0 alla mannaia inesorabile della Corte Costituzionale. La discriminazione non pu\u00f2 funzionare a corrente alternata: o \u00e8, o non \u00e8. E non si pu\u00f2 neppure pensare che un comportamento sia considerato reato se posto in essere da un singolo, mentre sia ritenuto perfettamente lecito nel caso in cui il singolo si associ con altri.\n\n12) Problemi non meno gravi di compatibilit\u00e0 con l\u2019intero sistema normativo pone anche la previsione nelle norme che si intendono approvare al Senato, della aggravante contemplata nella legge Mancino, estesa a tutti i reati \u00abpuniti con pena diversa da quella dell\u2019ergastolo\u00bb, se commessi per motivi di omofobia o transfobia. Una pennellata di arcobaleno a tutto il nostro codice penale. Ora, occorre precisare che le circostanze aggravanti, cos\u00ec come le attenuanti, incidono sulla gravit\u00e0 del reato (e di conseguenza sulla entit\u00e0 della pena concretamente inflitta), o perch\u00e9 il fatto risulta oggettivamente pi\u00f9 o meno grave (es. la speciale tenuit\u00e0 del danno patrimoniale nei delitti contro il patrimonio), o perch\u00e9 nell\u2018azione si riflette il sostrato psichico che l\u2019ha mossa (es. motivi futili e abietti, o di particolare valore morale o sociale), fornendo al giudice anche elementi per la valutazione della capacit\u00e0 a delinquere e della personalit\u00e0 dell\u2019autore. La circostanza modifica quantitativamente la gravit\u00e0 del reato, mentre il valore tutelato rimane identico.\n\nInvece, una volta elevato il motivo \u201comofobico\u201d o \u201ctransfobico\u201d, in ragione del suo contenuto, a circostanza aggravante di un qualunque reato, \u00e8 proprio questo suo contenuto ideale a dare una particolare colorazione al reato comune, che ne rimane qualitativamente modificato. L\u2019oggetto della tutela, poniamo l\u2019incolumit\u00e0 fisica, subisce uno slittamento e l\u2019incidenza della circostanza si fa da quantitativa a qualitativa. \n\nCome circostanza comune, il motivo omofobico pu\u00f2 accompagnare qualsiasi reato, cosicch\u00e9 la rosa dei reati potenzialmente interessati dall\u2019aggravante di omofobia si estende pressoch\u00e9 all\u2019intero codice penale, dall\u2019abigeato alla turbativa d\u2019asta. Per riassumere, se il motivo omofobico diventa capace di aggravare il reato comune ci\u00f2 sta a significare che il fenomeno omosessuale viene considerato un plusvalore che si aggiunge al bene giuridico leso dal reato comune.\n\nMa forse l\u2019aspetto pi\u00f9 inquietante della previsione dell\u2019aggravante ex Legge Mancino sta nello smisurato aggravio di pena che essa stabilisce (fino alla met\u00e0), e che sicuramente \u00e8 in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, il quale prevede per le pene chiari limiti di contenimento.\n\n13) Con le norme che si intendono approvare al Senato il motivo omofobico e transfobico, lungi dal presentarsi come elemento accessorio, introduce un valore aggiuntivo a quello tutelato dalla norma base e, assumendo il ruolo di elemento costitutivo, crea una serie indeterminata quanto surreale di reati di incerta configurazione. In ogni caso rimane aperto, e non \u00e8 poco, il problema dell\u2019accertamento. Come dimostrer\u00e0 il giudice l'esistenza del motivo omofobico e soprattutto come potr\u00e0 difendersi l'imputato? Questioni che non hanno turbato minimamente i promotori, e ancora meno gli estensori del disegno di legge.\nCome se non bastasse, per tutti i reati viene stabilita la procedibilit\u00e0 di ufficio. Una trovata che deve essere sembrata di straordinaria efficacia dissuasiva in vista della eliminazione di ogni sacca di resistenza omofoba. Ma nonostante la bont\u00e0 delle intenzioni, le norme in discussione non tengono conto di un possibile prevalente interesse dell\u2019offeso ad evitare lo strepitus fori.\n\nIn conclusione con la fantomatica \u201comofobia\u201d e \u201ctransfobia\u201d non si punisce un fatto oggettivamente lesivo di un valore meritevole di tutela penale e caratteristiche personali che abbiano un interesse per l'intera collettivit\u00e0. Non si puniscono neppure comportamenti che mettono in pericolo categorie particolari di persone, dal momento che queste persone godono oggettivamente e in concreto delle libert\u00e0 e della garanzie assicurate a tutti i cittadini e che, semmai, godono attualmente di una esposizione mediatica e politica e usufruiscono di spazi di libert\u00e0 spesso capaci di deprimere esigenze educative e culturali altrui. Basti pensare a manifestazioni ostentatamente oscene che, anche in spregio alle norme di buon costume costituzionalmente garantite, vengono ingiustificatamente tollerate dalle pubbliche autorit\u00e0.\n\nQuella che viene punita con l\u2019omofobia e la transfobia, in realt\u00e0, \u00e8 la stessa libert\u00e0 di pensiero ancora prima della sua manifestazione. Siamo allo psicoreato, quello che la neolingua orwelliana definiva crimethink, il pi\u00f9 pervasivo strumento repressivo delle istituzioni totalitarie descritte in 1984. Se passano le norme in discussione al Senato, anche a noi potr\u00e0 capitare, come ai disgraziati cittadini dell\u2019immaginaria Oceania di Orwell, di essere incriminati di psicoreato, ogni volta che oseremo soltanto elaborare un pensiero omofobo o contrastante con le teorie del nuovo Socing e le direttive del Grande Fratello. Davvero un capolavoro!\n\ndi Gianfranco Amato\nLa nuova Bussola Quotidiana\n12-12-2013\" src=\"https:\/\/scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net\/hphotos-prn2\/s403x403\/960141_331762466965694_1905867040_n.png\" width=\"403\" height=\"232\" \/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<form id=\"u_0_1\" action=\"https:\/\/www.facebook.com\/ajax\/ufi\/modify.php\" method=\"post\">\n<div>\n<div><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/shares\/view?id=331762466965694\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'https:\/\/www.facebook.com\/shares\/view?id=331762466965694', '48']);\" id=\"js_24\"  rel=\"async\" data-hover=\"tooltip\" data-tooltip-alignh=\"right\" data-ft=\"{&quot;tn&quot;:&quot;O&quot;}\"><i><\/i>48<\/a><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/permalink.php?story_fbid=331762936965647&amp;id=273967302745211&amp;substory_index=0#\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'https:\/\/www.facebook.com\/permalink.php?story_fbid=331762936965647&amp;id=273967302745211&amp;substory_index=0#', 'Mi piace']);\" title=\"&quot;Mi piace&quot;\" role=\"button\"  data-ft=\"{&quot;tn&quot;:&quot;&gt;&quot;}\" data-reactid=\".r[2p9kk]\">Mi piace<\/a>\u00a0\u00b7\u00a0<label title=\"Lascia un commento\"><input type=\"button\" value=\"Commenta\" data-ft=\"{&quot;type&quot;:24,&quot;tn&quot;:&quot;S&quot;}\" \/><\/label>\u00a0\u00b7\u00a0<a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/ajax\/sharer\/?s=2&amp;appid=2305272732&amp;p%5B0%5D=273967302745211&amp;p%5B1%5D=1073742378&amp;profile_id=273967302745211&amp;share_source_type=unknown\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'https:\/\/www.facebook.com\/ajax\/sharer\/?s=2&amp;appid=2305272732&amp;p%5B0%5D=273967302745211&amp;p%5B1%5D=1073742378&amp;profile_id=273967302745211&amp;share_source_type=unknown', 'Condividi']);\" title=\"Manda ai tuoi amici o pubblica sul tuo diario.\" role=\"button\"  rel=\"dialog\" data-ft=\"{&quot;tn&quot;:&quot;J&quot;,&quot;type&quot;:25}\">Condividi<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/form>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La Manif Pour Tous Italia\u00a0\u00b7 Piace a 7.638 persone 4 ore fa\u00a0\u00b7 TREDICI MOTIVI PER DIRE NO ALLA LEGGE SULL&#8217;OMOFOBIA Il 3 dicembre scorso il senatore Carlo Giovanardi dirama il seguente comunicato stampa: \u00abHo chiesto oggi al Governo in Commissione Giustizia, dove \u00e8 in discussione a marce forzate (notturna compresa) il disegno di legge &#8230; <a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/no-alla-legge-bavaglio\/\">Leggi ancora<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1611"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1611"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1611\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1612,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1611\/revisions\/1612"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}