{"id":1660,"date":"2014-01-09T20:10:29","date_gmt":"2014-01-09T19:10:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/?p=1660"},"modified":"2014-01-09T20:10:29","modified_gmt":"2014-01-09T19:10:29","slug":"quando-lideologia-prevale-sul-diritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/quando-lideologia-prevale-sul-diritto\/","title":{"rendered":"QUANDO L&#8217;IDEOLOGIA PREVALE SUL DIRITTO"},"content":{"rendered":"<p>Quando l&#8217;ideologia prevale sul diritto<\/p>\n<div>di Alfredo Mantovano 09-01-2014<\/p>\n<div><img title=\"Corte Europea di Strasburgo\" alt=\"Corte Europea di Strasburgo\" src=\"http:\/\/www.lanuovabq.it\/fileCondivisi\/img-_innerArt-_Corte-europea-di-Strasburgo.jpg?t=\" \/><\/p>\n<div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>C\u2019\u00e8 una bella dose di ideologia a fondamento della sentenza con la quale il 7 gennaio la Cedu \u2013 la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo \u2013 ha dato torto all\u2019Italia nella controversia sul cognome dei figli avviata dai coniugi Cusan e Fazzo. E, come sempre accade quando l\u2019ideologia prevale sul diritto, chi ne fa le spese \u00e8 la coerenza; la coerenza quanto al merito del provvedimento, alle conseguenze sull\u2019ordinamento, ai commenti formulati.<\/p>\n<p><strong>Non va trascurato, in premessa, che l\u2019ordinamento italiano permette,<\/strong>\u00a0quando sono noti e certi entrambi i genitori, di attribuire al figlio il cognome di entrambi. In applicazione di tale disciplina, come \u00e8 ricordato al \u00a7 22 della stessa sentenza Cedu del 7 gennaio, il prefetto di Milano, competente per territorio, nel dicembre 2012 aveva autorizzato i ricorrenti ad adoperare per i loro figli il doppio cognome. Tutto risolto, quindi? Neanche per sogno: l\u2019oggetto del contendere \u00e8 stata la volont\u00e0 del padre e della madre di attribuire ai loro figli non il cognome di entrambi, bens\u00ec esclusivamente quello della madre. Se il problema fosse stato \u2013 come da echi mediatici \u2013 garantire la parit\u00e0 tra i coniugi, la Corte avrebbe potuto auspicare una procedura pi\u00f9 snella, senza necessit\u00e0 di un provvedimento del prefetto.<\/p>\n<p><strong>Ma evidentemente non era cos\u00ec.<\/strong>\u00a0La Cedu ha richiamato due norme della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo a sostegno della propria decisione: l\u2019articolo 14, che vieta le discriminazioni \u2013 in tal caso fondate sul sesso \u2013, e l\u2019articolo 8, che vieta l\u2019ingerenza dell\u2019autorit\u00e0 pubblica nelle decisioni che appartengono alla sfera privata della famiglia. Nel caso concreto, la discriminazione \u00e8 consistita, secondo la Corte, nell\u2019essersi lo Stato italiano intromesso nella scelta del cognome dei figli, che appartiene alla libert\u00e0 dei coniugi. La Corte ha conferito quindi una prospettiva privatistica a quel dato individuante e nominalmente unificante una famiglia e chi ne fa parte, rappresentato dal cognome: e ha negato a esso qualsiasi pur tenue rilievo pubblicistico.<\/p>\n<p><strong>Peccato che un simile orientamento non valga sempre:<\/strong>\u00a0non si ha notizia di un intervento della Corte di fronte all\u2019ingerenza di alcuni Tribunali italiani e di taluni Tribunali per i minorenni \u2013 una ingerenza effettiva, concreta, materiale \u2013 in tema di idoneit\u00e0 all\u2019adozione, o di riconosciuta inadeguatezza a svolgere il ruolo di genitori. Si provi a leggere le motivazioni di certi provvedimenti con i quali i figli vengono sottratti a chi li ha generati, o non sono dati a chi li ha chiesti in adozione, e a cogliere i parametri di riferimento di tali decisioni, che troppo spesso corrispondono alle opinioni di chi le prepara \u2013 gli assistenti sociali \u2013 o di chi le assume \u2013 i giudici minorili \u2013, piuttosto che a norme oggettive: qui vi \u00e8 o non vi \u00e8 ingerenza nelle scelte familiari, provocata da pregiudizi di ordine in senso lato culturale? Qui la dimensione privatizzante cede il passo a un pesante condizionamento pubblico. Proprio perch\u00e9 in mezzo vi \u00e8 l\u2019ideologia, il richiamo privatistico appare pi\u00f9 propriamente individualistico e, volendo adoperare i termini corretti, veterofemminista: il figlio \u2013 come l\u2019utero del post 68 \u2013 \u00e8 mio e lo gestisco io, fin dall\u2019attribuzione del cognome. L\u2019uomo \u00e8 qualcosa di cos\u00ec secondario da non poter lasciare traccia, mentre la nominale unit\u00e0 familiare \u00e8 un orpello della tradizione, in quanto tale da cancellare. La carica simbolica della sentenza del 7 gennaio \u00e8 esattamente questa.<\/p>\n<p><strong>Vi \u00e8 pure un profilo pratico.<\/strong>\u00a0Nel lungo iter giudiziario che li ha portati fino alla Cedu, i coniugi Cusan e Fazzo hanno agito di comune accordo. Il principio affermato dalla sentenza non presuppone per\u00f2 sempre e comunque unit\u00e0 di vedute fra padre e madre. Ergo, la sentenza ha introdotto una nuova occasione di contenzioso che non semplificher\u00e0 i rapporti all\u2019interno delle famiglie; \u00e8 vero che la serenit\u00e0 o la crisi in una famiglia dipende da questioni pi\u00f9 importanti ma, avendo qualche anno fa assistito personalmente alla separazione di una coppia di amici per un litigio sul nome da dare al loro figlio, mi domando se sia il caso di aggiungere qualche pretesto in pi\u00f9. E comunque quando sorge disaccordo sul cognome e si ricorre al giudice, non si giunge a un risultato opposto a quello affermato dalla Corte? Il giudice, decidendo quale dovr\u00e0 essere il cognome, eserciter\u00e0 una ingerenza nella vita familiare! Senza dire che, raggiunta la maggiore et\u00e0, lo stesso figlio potr\u00e0 a sua volta scegliere per s\u00e9 il cognome che pi\u00f9 gli aggrada, modificando la decisione dei genitori: perch\u00e9 negarglielo? Se fra i criteri ispiratori della Corte vi \u00e8 la non discriminazione, vogliamo introdurre una discriminazione per et\u00e0 proprio nei confronti del titolare del cognome?<\/p>\n<p><strong>Un\u2019ultima considerazione, sempre all\u2019insegna della coerenza.<\/strong>\u00a0Nel giudizio davanti alla Cedu, lo Stato italiano si \u00e8 costituito e ha difeso il nostro ordinamento, opponendosi alle richieste dei ricorrenti; lo ha fatto su precisa indicazione del governo, all\u2019inizio del 2013, con una articolata esposizione delle ragioni contrarie al ricorso presentato. La posizione del governo italiano in questa controversia \u00e8 stata peraltro condivisa dal giudice della Corte Dragoljub Popovic, che ha votato contro la sentenza e ha redatto una\u00a0<em>dissenting opinion<\/em>. Peccato che il Presidente del Consiglio abbia commentato la sentenza col seguente tweet: \u201cLa corte di Strasburgo ha ragione. Adeguare in Italia le norme sul cognome dei nuovi nati \u00e8 un obbligo\u201d. Scusi Presidente Letta, ma se questo \u00e8 il suo pensiero, perch\u00e9 il governo da lei guidato, e anche il precedente, hanno cos\u00ec motivatamente \u2013 e, a mio avviso, giustamente \u2013 resistito al ricorso Cusan-Fazzo?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando l&#8217;ideologia prevale sul diritto di Alfredo Mantovano 09-01-2014 C\u2019\u00e8 una bella dose di ideologia a fondamento della sentenza con la quale il 7 gennaio la Cedu \u2013 la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo \u2013 ha dato torto all\u2019Italia nella controversia sul cognome dei figli avviata dai coniugi Cusan e Fazzo. 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