{"id":1787,"date":"2014-02-20T01:07:21","date_gmt":"2014-02-20T00:07:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/?p=1787"},"modified":"2014-02-20T01:07:21","modified_gmt":"2014-02-20T00:07:21","slug":"cosa-manca-al-5-x-1000-per-essere-davvero-volto-al-bene-comune","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/cosa-manca-al-5-x-1000-per-essere-davvero-volto-al-bene-comune\/","title":{"rendered":"Cosa manca al 5 X 1000 per essere davvero volto al bene comune&#8230;."},"content":{"rendered":"<p>Ecco la lucida analisi dell&#8217;Osservatorio Cardinale Van Thuan che volentieri riportiamo sul tema in oggetto.<\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3002\"><b id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3001\">Cosa manca al 5&#215;1000 per essere veramente per il bene comune<\/b><\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3003\"><b>di Giorgio Mion<\/b><\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3004\">Il cosiddetto \u201ccinque per mille\u201d costituisce un\u2019esperienza, in vigore in Italia secondo un regime variabile e sperimentale da meno di dieci anni, avente come scopo quello di introdurre uno strumento di sussidiariet\u00e0 fiscale nell\u2019ambito del sistema tributario italiano.<\/p>\n<p>Introdotto sperimentalmente dalla legge finanziaria 2006, esso prevede che i cittadini \u2013 a parit\u00e0 di contribuzione in termini di imposte dirette sul reddito \u2013 possano destinare il 5&#215;1000 della propria imposta secondo finalit\u00e0 sociali; in particolare, la stessa norma istitutiva prevedeva quattro possibili direttrici di impiego di tale porzione del gettito fiscale:<\/p>\n<p>\u00aba)\u00a0sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale [\u2026 ] delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali [\u2026] e delle associazioni e fondazioni riconosciute;<\/p>\n<p>b)\u00a0finanziamento della ricerca scientifica e dell\u2019universit\u00e0;<\/p>\n<p>c)\u00a0finanziamento della ricerca sanitaria;<\/p>\n<p>d)\u00a0attivit\u00e0 sociali svolte dal comune di residenza del contribuente\u00bb.<\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3018\">La\u00a0<i>ratio<\/i>\u00a0della norma appare quella di spostare il centro politico-decisionale in ordine al perseguimento di interessi di ordine sociale: i decisori non dovrebbero pi\u00f9 essere lo Stato e gli enti pubblici, bens\u00ec i singoli cittadini. L\u2019idea, dunque, \u00e8 quella di introdurre un elemento di sussidiariet\u00e0 non tanto nel meccanismo di finanziamento \u2013 che rimane centralizzato, atteso che rimane lo Stato il soggetto che raccoglie l\u2019imposta e la elargisce secondo gli obiettivi individuati \u2013 quanto in una dimensione fondamentale delle scelte di finanziamento: l\u2019individuazione del beneficiario.<\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3019\">La norma va a sostegno del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS, ecc.), ma anche ad altri centri di spesa \u201csociale\u201d di natura giuridica prevalentemente pubblica (universit\u00e0, centri di ricerca medica, comuni, ecc.); formalmente, dunque, lo strumento appare interessante, soprattutto se inserito nel contesto tributario italiano. Se, infatti, esso potrebbe apparire banale ed insufficiente all\u2019interno di sistemi maggiormente liberisti, non va dimenticato che la struttura dello Stato italiano\u00a0 \u2013 e, di conseguenza, del \u201csuo\u201d fisco \u2013 \u00e8 ancora fortemente connotata in senso centralistico-paternalistico, con una struttura di Stato sociale pervasiva, finanziata prevalentemente con l\u2019imposizione fiscale. Anche la regionalizzazione di molte competenze \u2013 dalla sanit\u00e0 al volontariato \u2013 ha confermato, nelle evidenze fattuali, la preferenza storica per i sistemi accentrati a finanziamento pubblico rispetto sia a meccanismi di mercato di impostazione liberista sia a sistemi di sussidiariet\u00e0 verticale ed orizzontale.<\/p>\n<p>Dunque, il \u201ccinque per mille\u201d \u2013 almeno nella sua enunciazione ideale \u2013 presenta tratti di forte innovativit\u00e0 per il nostro Paese; va anche sottolineato come, alla sua introduzione sperimentale nel 2006, era lecito attendere ulteriori successivi passi strutturali verso un nuovo approccio verso il terzo settore e, pi\u00f9 in generale, verso i \u201cmeccanismi\u201d di generazione delle preferenze pubbliche in tema di bene comune. Senza voler addossare al \u201ccinque per mille\u201d responsabilit\u00e0 maggiori di quelle che un singolo provvedimento pu\u00f2 ragionevolmente avere, \u00e8 tuttavia necessario anticipare la conclusione del presente scritto: la travagliata storia del 5&#215;1000 chiama in gioco non solo l\u2019effettiva realizzazione di un sistema pubblico basato sul principio di sussidiariet\u00e0, ma lo stesso significato di bene comune.<\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3020\">Le condizioni che \u2013 idealmente \u2013 avrebbero dovuto realizzarsi, a giudizio di chi scrive, perch\u00e9 il 5&#215;1000 rientrasse in un reale disegno di sussidiariet\u00e0 sono diverse: innanzitutto, l\u2019effettiva libert\u00e0 dei contribuenti di scegliere \u201ccosa\u201d e \u201cquanto\u201d finanziare, mentre \u00e8 evidente che essi possono condizionare la destinazione solo di una quota irrisoria delle risorse pubbliche \u2013 entro il tetto di spesa del 5&#215;1000 del gettito della sola IRPEF \u2013 destinandola soltanto a ben precisi soggetti, che hanno passato il vaglio del controllo dell\u2019autorit\u00e0 pubblica; quest\u2019ultima, ovviamente, avr\u00e0, in precedenza, definito per i possibili destinatari dei requisiti di natura formale. Ci\u00f2 sposta, inevitabilmente, l\u2019ottica dalla sostanza \u2013 preferenze dei cittadini in ordine alla destinazione delle risorse sociali \u2013 alla forma, tipico garante dell\u2019interesse pubblico utilizzato dalla politica per evitare i propri stessi eccessi.<\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3021\">La seconda condizione avrebbe dovuto riguardare la posizione dello Stato che avrebbe dovuto configurarsi come un soggetto esterno al processo di finanziamento, tale da assumere rispetto a quest\u2019ultimo una terziet\u00e0 di garanzia di efficienza ed efficacia. Diversamente, lo Stato \u00e8 il soggetto centrale del 5&#215;1000, che interviene\u00a0<i>ex ante<\/i>\u00a0definendo misura e soggetti del finanziamento, lasciando cos\u00ec al contribuente una libert\u00e0 di scelta molto ridotta e vincolata.<\/p>\n<p>In terzo luogo, l\u2019adozione del processo di sussidiariet\u00e0 avrebbe richiesto di sovvertire il tradizionale ordine delle priorit\u00e0 di intervento: in Italia, infatti, avendo optato da tempo per un sistema centralistico-paternalistico \u2013 non tanto in termini formali, quanto nella realt\u00e0 fattuale \u2013, \u00e8 tradizionalmente lo Stato che decide quali siano le aree di interesse pubblico\/sociale, stabilendo tra di esse una gerarchia e definendo le risorse disponibili per il perseguimento di tali obiettivi. Il meccanismo elettorale compensa solo parzialmente questa centralizzazione, perch\u00e9 la relazione tra scelta elettorale e conseguenti scelte politiche \u00e8 sfocata e progressivamente meno incisiva. Il 5&#215;1000 rientra pienamente in questo disegno, perch\u00e9 il contribuente non pu\u00f2 esprimersi in ordine a quale sia l\u2019interesse pubblico, ma solo scegliere tra i diversi ambiti di interesse predefiniti dallo Stato e, in essi, orientare il finanziamento a questa o quella specifica organizzazione. Si tratta, dunque, di un disegno normativo pienamente coerente con la tradizione, che non ridefinisce i luoghi decisori, ma li conferma appieno.<\/p>\n<p>A questi problemi di progettazione che, da soli, mettono in dubbio la validit\u00e0 dello strumento dal punto di vista della riforma dello Stato e delle sue relazioni con il terzo settore, si aggiungono almeno due elementi fattuali \u2013 legati alla concreta realizzazione del 5&#215;1000 nei suoi primi 7 anni di vita \u2013 che confermano l\u2019imperfezione dello strumento e, soprattutto, l\u2019insufficienza del disegno di fondo.<\/p>\n<p>Il primo limite fattuale \u00e8 legato alla burocratizzazione dell\u2019intera procedura di accreditamento delle organizzazioni, di liquidazione del finanziamento e di rendicontazione; in particolare, va notato come quest\u2019ultima fase del processo non abbia minimamente a che vedere con il \u201crendere conto\u201d ai cittadini (cosa che, se l\u2019organizzazione vuole, deve realizzare autonomamente utilizzando altri canali informativi), bens\u00ec soltanto con la chiusura formale-burocratica di una pratica amministrativa.<\/p>\n<p>Il secondo limite fattuale concerne, invece, il \u201ctetto\u201d di spesa complessiva fissato annualmente dai Governi succedutisi negli anni nelle leggi finanziarie\/di stabilit\u00e0; infatti, la legge istitutiva (e la stessa formula di comunicazione \u201ccinque per mille\u201d) non fissava un importo complessivo delle somme destinate, bens\u00ec una percentuale di gettito destinabile. In altre parole, il monte complessivo del finanziamento avrebbe dovuto variare a seconda del complessivo gettito IRPEF: maggiore \u00e8 l\u2019imponibile dichiarato, maggiore l\u2019imposta complessiva e maggiore la quota destinata secondo le preferenze dei cittadini. Tuttavia, esigenze di bilancio pubblico hanno indotto alla fissazione di un tetto al 5&#215;1000, sicch\u00e9 la somma destinata complessiva indirizzata secondo le indicazioni dei contribuenti \u00e8 sempre rimasta di molto al di sotto del 5 per mille del gettito complessivo IRPEF. Tale \u201ctetto\u201d \u00e8 stato confermato da tutte le leggi di stabilit\u00e0 e, se non ci saranno improbabili stravolgimenti parlamentari, lo sar\u00e0 anche nella legge per il 2014; a riprova di ci\u00f2 c\u2019\u00e8 l\u2019annuncio pubblico di un \u201cgrande successo\u201d legato all\u2019aumento del \u201ctetto\u201d \u2026 che resta, comunque, ampiamente al di sotto della pi\u00f9 volte citata percentuale del gettito impositivo.<\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3035\">A tutto ci\u00f2 si aggiunge, infine, la constatazione di quanto tutto il \u201cgioco\u201d avviato con la legge finanziaria 2006 abbia innescato un meccanismo di mercato del\u00a0<i>fund raising<\/i>\u00a0\u2013 che prevede, anche, investimenti pubblicitari ingenti da parte di alcune organizzazioni \u2013 che favorisce i grandi operatori del terzo settore, che possono, attraverso la pi\u00f9 ampia disponibilit\u00e0 di risorse, attrarre ulteriori risorse con il 5&#215;1000, a differenza delle piccole realt\u00e0 locali, legate al \u201cpassaparola\u201d. Questo non induce lo sviluppo della rete locale del terzo settore, che \u2013 paradossalmente \u2013 potrebbe trarre maggiore beneficio da un sistema di finanziamento pubblico centrato sulle competenze territoriali degli enti locali, piuttosto che da un \u2013 sicuramente imperfetto \u2013 meccanismo di mercato.<\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3033\">Tutto questo induce, in chiusura, a tornare al problema dell\u2019individuazione del bene comune, espressione ben chiara nella Dottrina sociale della Chiesa, ma adottata anche con significati \u2013 e conseguenze \u2013 molto diverse nello spazio pubblico. Il \u201ccinque per mille\u201d, nei fatti, non \u00e8 uno strumento utile a migliorare il processo decisionale orientandolo verso il bene comune; questo sia per i limiti strutturali e fattuali dello strumento poco sopra illustrati, sia per la sua filosofia di fondo, che sembra far coincidere il bene comune con una somma di scelte individuali, in un\u2019ottica riduzionista. Inoltre, tali scelte non sono il frutto di una riflessione sociale e culturale da parte dei contribuenti, che \u2013 indicando il destinatario del proprio 5&#215;1000 \u2013 solo raramente sono nelle condizioni di fare una scelta consapevole, mentre spesso sono abbandonati a logiche puramente mercatistiche. Di fatto, il 5&#215;1000 funziona come qualsiasi processo di acquisto, dove \u2013 allo stato attuale dei mercati \u2013 solo pochi acquirenti sono informati e consapevoli, mentre molti scelgono sulla base di sensazioni e suggestioni indotte.<\/p>\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3032\">\n<p id=\"yui_3_13_0_ym1_1_1392854543254_3031\"><b>Giorgio Mion<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ecco la lucida analisi dell&#8217;Osservatorio Cardinale Van Thuan che volentieri riportiamo sul tema in oggetto. 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