{"id":2729,"date":"2016-01-26T16:46:40","date_gmt":"2016-01-26T15:46:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/?p=2729"},"modified":"2016-01-26T16:46:40","modified_gmt":"2016-01-26T15:46:40","slug":"unioni-civili-ecco-come-si-potrebbe-fermarle-in-parlamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/unioni-civili-ecco-come-si-potrebbe-fermarle-in-parlamento\/","title":{"rendered":"Unioni Civili, ecco come si potrebbe fermarle in Parlamento"},"content":{"rendered":"<div id=\"header\"><\/div>\n<div id=\"col-sx\"><ins class=\"adsbygoogle\" data-ad-client=\"ca-pub-5939874970271592\" data-ad-slot=\"4662259860\"><\/ins><span class=\"page-title\">Unioni Civili, ecco come si potrebbe fermarle in Parlamento<\/span><\/p>\n<div class=\"box-articolo\"><span class=\"author-video\">di Alfredo Mantovano\u00a0<\/span><span class=\"date\">23-01-2016<\/span><\/p>\n<div class=\"box-articolo-sx\"><\/div>\n<div class=\"box-articolo-dx\">\n<p>Ci si pu\u00f2 avvitare sugli emendamenti. Il punto pi\u00f9 critico del disegno di legge sulle cosiddette unioni civili sta per\u00f2 in quello che la Presidenza della Repubblica ha fatto trapelare qualche giorno fa, senza essere smentita: il testo non va bene perch\u00e9 sovrappone il regime del matrimonio e il regime della convivenza fra persone dello stesso sesso; e ci\u00f2 contrasta con la Costituzione, che adopera \u00a0all\u2019articolo 29 espressioni che non lasciano margini di equivoco. Contrasta pure con l\u2019esegesi che di quella norma fondamentale la Corte costituzionale ha dato sei anni fa, con la sentenza n. 138\/2010, allorch\u00e9 &#8211; pur richiamando la necessit\u00e0 del riconoscimento di diritti ai componenti di una coppia <em>same sex<\/em> &#8211; ne ha escluso la parificazione al matrimonio.<\/p>\n<p><strong>Ci\u00f2 significa che quand\u2019anche la cosiddetta <em>stepchild adoption<\/em> fosse stralciata<\/strong> dal ddl Cirinn\u00e0, l\u2019applicazione alle coppie omosessuali del medesimo regime previsto per i coniugi condurrebbe in modo rapido all\u2019adozione. Ci si arriva per il richiamo &#8211; che il ddl fa &#8211; alle norme del codice civile che disciplinano il matrimonio, addirittura a quegli articoli che il celebrante legge al momento delle nozze. La Corte europa dei diritti dell\u2019uomo ha sempre affermato che &#8211; fermi restando i diritti elementari, peraltro gi\u00e0 ampiamente riconosciuti nell\u2019ordinamento italiano &#8211; ogni singolo Stato membro del Consiglio d\u2019Europa ha facolt\u00e0 di regolare nel proprio ordinamento in modo distinto, ovvero in modo eguale, la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna e l\u2019unione fra persone omosessuali: se per\u00f2 sceglie la seconda strada, cio\u00e8 quella del trattamento omogeneo, non pu\u00f2 lasciare fuori nulla. E dunque, non pu\u00f2 articolare un regime di unioni civili sul modello matrimoniale e tenere fuori la possibilit\u00e0 di adottare. Tolto l\u2019art. 5 dal ddl &#8211; quello della <em>stepchild adoption<\/em> &#8211; il problema adozione resterebbe in piedi tale e quale, e nella sua interezza, se non cambiano radicalmente gli articoli precedenti il 5.<\/p>\n<p><strong>Per questo il ddl, per lo meno nella sua prima parte<\/strong> &#8211; quella specificamente dedicata alle coppie <em>same sex<\/em>&#8211; \u00e8 inemendabile. Per questo nel dibattito che inizia al Senato gioved\u00ec prossimo le questioni pregiudiziali e quelle sospensive sono pi\u00f9 importanti rispetto agli emendamenti proposti. E\u2019 evidente che se le pregiudiziali fossero votate e respinte, la battaglia parlamentare si sposterebbe sugli emendamenti, ma sarebbe una battaglia residuale, se pur necessaria: la sostanza \u00e8 tutta sulla sovrapposizione del regime famiglia\/unione civile. Le pregiudiziali, proposte da senatori di gruppi dell\u2019opposizione come Forza Italia, Lega e Idea, ma anche di maggioranza, come Alleanza Popolare, affrontano nel merito i nodi critici del ddl, concentrandosi sul contrasto fra esso e l\u2019art. 29 Cost. e fra esso e le disposizioni costituzionali che tutelano i figli. Vi \u00e8 per\u00f2 un profilo, che permetterebbe &#8211; se non vi fossero preclusioni ideologiche &#8211; di chiudere la partita senza neanche entrare nel merito.<\/p>\n<p><strong>E\u2019 un profilo in apparenza formale<\/strong>: l\u2019art. 72, comma 1, della Costituzione impone che \u201cOgni \u00a0disegno \u00a0di \u00a0legge, presentato ad una Camera \u00e8, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per articolo e con votazione finale\u201d. Il regolamento del Senato contiene proprie disposizioni che danno esecuzione al precetto costituzionale. In contrasto con esso, il ddl Cirinn\u00e0 \u00e8 stato iscritto all\u2019ordine del giorno dei lavori dell\u2019Aula del Senato senza che su di esso sia nemmeno formalmente iniziato l\u2019esame in Commissione Giustizia. Il dato \u00e8 solo in apparenza di forma, perch\u00e9 l\u2019approfondimento in Commissione permette una disamina pi\u00f9 dettagliata e meno sommaria; la Corte costituzionale \u00e8 gi\u00e0 intervenuta sul punto con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 e ha dichiarato illegittima la legge n. 49 del 21 febbraio 2006 &#8211; la riforma sulla droga, la cosiddetta Fini-Giovanardi &#8211; che convertiva con modificazioni il decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005. La ragione della censura \u00e8 stata in quella sentenza la eterogeneit\u00e0 della materia-droga, che era stata aggiunta con un emendamento del Governo in sede di conversione rispetto alla versione originaria del decreto; la Corte ha rilevato la carenza di quella disamina approfondita che compete al Parlamento; identica logica vale pure in sede di legislazione delegata: e il ddl Cirinn\u00e0 prevede per la sua attuazione il varo di decreti attuativi delegati.<\/p>\n<p><strong>La violazione dell\u2019art. 72 della Costituzione costituisce un grave precedente<\/strong>, cui qualunque maggioranza potrebbe in futuro richiamarsi per far approvare senza esame in Commissione proposte che necessitano di approfondimento e di confronto parlamentari. Quella violazione pu\u00f2 tradursi in motivo di censura davanti alla Corte costituzionale, col rischio di annullamento dell\u2019intero provvedimento approvato da un Parlamento privato della discussione in una parte importante di esso, su una materia altamente significativa. Se, al netto dell\u2019ansia ideologica che vuol far bruciare le tappe a tutti i costi, residuasse un po\u2019 di buon senso, un rischio del genere non dovrebbe essere affrontato alla leggera: prendersi del tempo e tornare in Commissione per riflettere meglio sarebbe la soluzione pi\u00f9 saggia.<\/p>\n<p><strong>Poi, certo, ci sono gli emendamenti<\/strong>. Ne segnalo due, fra gli altri. Quello di alcuni senatori del Pd sull\u2019utero in affitto; la sua presentazione segnala per lo meno tre aspetti: a) il riconoscimento da parte dei proponenti che il ddl Cirinn\u00e0 apre la strada per pervenire, insieme con l\u2019adozione, alla maternit\u00e0 surrogata (altrimenti perch\u00e9 lo formulano con riferimento a esso?); b) il riconoscimento che le disposizioni attuali, pur contenendo il divieto, non sono efficaci per sanzionare il comportamento di chi parte dall\u2019Italia, \u201cacquista\u201d un bambino con la maternit\u00e0 surrogata realizzata in uno Stato in cui essa \u00e8 consentita, e poi lo conduce in Italia dichiarandolo all\u2019anagrafe come proprio; c) la tardivit\u00e0 di tali riconoscimenti, dal momento che un emendamento del genere era stato presentato durante la discussione in Commissione da senatori di altri gruppi politici, ed era stato respinto anche con i voti del Pd. Se si arriva alle medesime conclusioni dopo qualche tempo, non \u00e8 una ragione per prendere altro tempo per ridefinire l\u2019insieme?<\/p>\n<p><strong>L\u2019altro emendamento \u00e8 quello sul cosiddetto affido rinforzato<\/strong>, che &#8211; come \u00e8 stato notato &#8211; lessicalmente traspone alla materia dei minori una terminologia pi\u00f9 adatta agli aperitivi. La sostanza \u00e8 quella della confusione fra due istituti, l\u2019affido e l\u2019adozione, che rispondono a logiche e perseguono obiettivi non sovrapponibili: l\u2019affido ha il carattere della provvisoriet\u00e0, e in tal senso fa mantenere i rapporti con la famiglia di origine, punta al rientro in essa, non cambia il legame giuridico del minore con i genitori, che restano tali a tutti gli effetti; l\u2019adozione conduce all\u2019interruzione dei rapporti con la famiglia originale, tanto che il minore acquisisce il cognome dei genitori adottivi, e per questo presuppone requisiti pi\u00f9 rigorosi rispetto a quelli previsti per gli affidatari. L\u2019affido mira a far superare al minore una situazione di temporaneo disagio rispetto alla propria famiglia, l\u2019adozione rende definitivo l\u2019ingresso nella nuova famiglia.<\/p>\n<p><strong>In entrambi i casi il punto di riferimento \u00e8 l\u2019interesse del minore<\/strong>, che varia e conosce risposte differenti a seconda della situazione di partenza. Nell\u2019affido la generosit\u00e0 della famiglia che accoglie \u00e8 ancora pi\u00f9 esaltata: ci si trova di fronte a un aiuto e a un sostegno tesi a garantire al minore &#8211; in una fase di particolare disagio suo e della famiglia di origine &#8211; il diritto a vivere in un ambiente che soddisfi le sue esigenze educative e affettive, nella prospettiva di oltrepassare la condizione difficile, senza vantare alcuna pretesa in ordine alla permanenza a tempo indefinito nel nucleo familiare che sta provvedendo a lui. Con l\u2019emendamento di alcuni senatori Pd l\u2019affido cambia natura e diventa &#8211; al di l\u00e0 delle intenzioni e delle qualifiche &#8211; una para-adozione: rispetto a essa il decorso del tempo &#8211; quasi il minore fosse un oggetto da usucapire &#8211; fa giungere a una sistemazione definitiva nella famiglia di destinazione. Il bambino \u00e8 trasformato in un oggetto da ottenere in nome del nuovo \u201cdiritto a un figlio\u201d, e non un soggetto da tutelare: qualcosa che soddisfa il desiderio del figlio di una coppia same sex e non una persona la cui situazione esige aiuto, non uso strumentale. E\u2019 una ragione in pi\u00f9 per prendere tempo e rifletterci ancora.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unioni Civili, ecco come si potrebbe fermarle in Parlamento di Alfredo Mantovano\u00a023-01-2016 Ci si pu\u00f2 avvitare sugli emendamenti. 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