{"id":2898,"date":"2016-09-15T16:23:22","date_gmt":"2016-09-15T14:23:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/?p=2898"},"modified":"2016-09-15T16:24:02","modified_gmt":"2016-09-15T14:24:02","slug":"riforma-no-grazie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/riforma-no-grazie\/","title":{"rendered":"Riforma No grazie !"},"content":{"rendered":"<pre> In una domenica non ancora individuata dal Governo, tra la fine di\r\nnovembre e l\u2019inizio di dicembre gli italiani saranno chiamati ad approvare o a\r\nrespingere un lungo e articolato testo di riforma costituzionale. A differenza\r\ndel referendum abrogativo, per la validit\u00e0 di questo tipo di consultazione non \u00e8\r\nnecessario che votino la met\u00e0 pi\u00f9 uno degli iscritti nelle liste elettorali: il\r\ntesto pu\u00f2 passare o essere fermato anche con un quorum molto basso.\r\n Finora nel dibattito il merito \u00e8 apparso quasi sempre assente. Si discute molto\r\ndei riflessi politici del voto e delle ricadute sulla prosecuzione del Governi\r\nRenzi, quasi per nulla del contenuto del testo; e quando lo si fa, non si va\r\noltre l\u2019enunciazione di slogan.\r\n Il Centro studi Livatino, esprime pubblicamente la propria posizione critica\r\nnei confronti della riforma. Con l\u2019intervento (che riportiamo) del prof. Mauro\r\nRonco, presidente del Centro studi, iniziano da oggi sul quotidiano on line La\r\nNuova Bussola quotidiana - e proseguiranno a scadenze ravvicinate fino al voto -\r\nuna serie di riflessioni, tese a illustrare i passaggi pi\u00f9 significativi del\r\ntesto e a sottolinearne i profili problematici. Il contributo del prof. Ronco\r\ncostituisce una prima riflessione di quadro, e sar\u00e0 seguito dall\u2019approfondimento\r\ndi singoli aspetti significativi. \r\nhttp:\/\/www.centrostudilivatino.it\/\r\n\r\n<\/pre>\n<p>http:\/\/www.lanuovabq.it\/it\/articoli-riforma-no-grazie-non-taglia-i-costi-della-politica-e-contro-le-autonomie-e-centralista-e-autoritaria-17401.htm<\/p>\n<p><span class=\"page-title\">Riforma No grazie: non taglia i costi della politica, \u00e8 contro le autonomie, \u00e8 centralista e autoritaria<\/span><\/p>\n<div class=\"box-articolo\"><span class=\"author-video\">di Mauro Ronco*\u00a0<\/span><span class=\"date\">15-09-2016<\/span><\/p>\n<div class=\"box-articolo-sx\"><img title=\"Manifestazione del Comitato per il No al referendum costituzionale\" src=\"http:\/\/www.lanuovabq.it\/fileCondivisi\/img-_innerArt-_re2_32.jpg?t=&amp;timg=1000\" alt=\"Manifestazione del Comitato per il No al referendum costituzionale\" \/><\/p>\n<div class=\"menu-articolo\">\n<div class=\"addthis_toolbox addthis_sharing_toolbox\">\u00a0http:\/\/www.lanuovabq.it\/it\/articoli-riforma-no-grazie-non-taglia-i-costi-della-politica-e-contro-le-autonomie-e-centralista-e-autoritaria-17401.htm<\/div>\n<div class=\"addthis_toolbox addthis_sharing_toolbox\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"box-articolo-dx\">\n<p>La riforma costituzionale sottoposta a referendum nei prossimi mesi si presenta come diretta a 1) superare il bicameralismo paritario; 2) ridurre il numero dei parlamentari; III contenere il costo di funzionamento delle istituzioni; IV) sopprimere il Cnel e V) revisionare il titolo V della parte II della Costituzione, relativo agli enti di autonomia territoriale.<\/p>\n<p><strong>1. Profili demagogici della riforma. &#8211; Alcuni obiettivi indicati nel \u00a0<\/strong>titolo del testo di legge appaiono di natura prevalentemente simbolica, non trovando riscontri puntuali nel tessuto normativo. Ci\u00f2 vale in modo particolare per il tema relativo al contenimento dei costi della politica, che non \u00e8 direttamente preso in considerazione dalle nuove disposizioni normative ed appare quasi un pretesto per la presentazione demagogica della legge. Anche la soppressione del Cnel, pur auspicata da molti, non sembra incidere in modo significativo sui costi della politica.<\/p>\n<p><strong>2. Il carattere pletorico e sovrabbondante del testo. &#8211; Il testo si presenta pletorico e sovrabbondante.<\/strong> La Costituzione, come legge fondamentale del Paese, deve limitarsi a dire l\u2019essenziale in ordine alla composizione, ai poteri e al funzionamento degli organi che presidiano la vita politica e amministrativa dello Stato. L\u2019essenzialit\u00e0 esprime in modo chiaro le caratteristiche dell\u2019ordinamento, lasciando spazio alle consuetudini costituzionali che plasmano a poco a poco il tessuto normativo destinato a reggere il funzionamento degli organi supremi dello Stato. La riforma, invece, scende nel dettaglio della regolamentazione, soprattutto in tema di formazione delle leggi, rischiando di provocare conflitti interpretativi e politici tra la Camera dei Deputati e il Senato, con probabili ricadute sulla conformit\u00e0 costituzionale delle leggi per vizi procedurali nell\u2019iter di formazione.<\/p>\n<p><strong>3. La degradazione del Senato. &#8211; La riforma del Senato \u00e8 criticabile per pi\u00f9 aspetti. Pi\u00f9 che di riforma,<\/strong>sembra corretto parlare di degradazione del Senato. \u00a0Ci\u00f2 soprattutto per le modifiche degli articoli 78, 79, 80 e 94 della Costituzione. i) Il nuovo art. 78 prevede che lo stato di guerra sia dichiarato dalla sola Camera dei deputati; II lo stesso vale ai sensi del nuovo art. 79 per le leggi che contemplano l\u2019amnistia e l\u2019indulto; III) il nuovo art. 82 sottrae al Senato il potere generale di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, ammettendolo per le sole materie concernenti le autonomie territoriali. IV) Il nuovo art. 94 riserva alla Camera il potere fondamentale di concedere o revocare la fiducia al governo. In questo modo il Senato \u00e8 sostanzialmente escluso dall\u2019esercizio effettivo dei poteri costituzionali.<\/p>\n<p><strong>I poteri del Senato sono ridotti al lumicino anche per quanto attiene all\u2019approvazione delle leggi di<\/strong>bilancio e di rendiconto consuntivo presentate dal governo, posto che al Senato sono riservate soltanto \u201cproposte di modificazione ai disegni di legge\u201d che importano nuove e maggiori spese nel breve termine di quindici giorni dalla trasmissione dei disegni di legge approvati dalla Camera dei Deputati (cfr. il nuovo art. 70 terz\u2019ultimo comma della Costituzione). Il Senato \u00e8 cos\u00ec sostanzialmente escluso anche dal controllo del bilancio dello Stato.<\/p>\n<p><strong>4. L\u2019incongrua composizione e l\u2019inaccettabilit\u00e0 delle modalit\u00e0 di elezione dei senatori. &#8211; La \u00a0<\/strong>degradazione del Senato \u00e8 evidente anche alla luce della sua composizione e delle modalit\u00e0 di elezione dei suoi componenti. I senatori, in numero di 95 (\u00e8 prevista la facolt\u00e0 del Capo dello Stato di eleggere 5 senatori, non pi\u00f9 a vita, ma per la durata di sette anni), non sono eletti direttamente dal corpo elettorale, bens\u00ec dai Consigli regionali tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascun Consiglio, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Inoltre, la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, con evidenti effetti di instabilit\u00e0 per quanto riguarda la vita dell\u2019organo.<\/p>\n<p><strong>In questo modo: I) la riduzione drastica dei poteri, II) l\u2019elezione di secondo grado e la perdita di un<\/strong>rapporto diretto con l\u2019elettorato; III) il collegamento funzionale e temporale del singolo senatore con la carica rivestita in sede locale fanno di quest\u2019organo un elemento meramente esornativo del quadro costituzionale. Il Senato cos\u00ec costituito, lungi dal rappresentare la pi\u00f9 alta e autorevole istanza costituzionale, non potr\u00e0 non subire un\u2019involuzione in una di queste due direzioni, entrambe contrarie al buon andamento della funzione di direzione politica dello Stato. Il Senato diventer\u00e0 o un ente inutile, simile al Cnel, perch\u00e9 privo di poteri politici effettivi, come capitava all\u2019ente soppresso; ovvero diventer\u00e0 un organo generatore di conflitti e di contestazioni dell\u2019operato della Camera, come ritorsione pseudo-politica di un corpo politico degradato.<\/p>\n<p><strong>5. La perdita di rappresentativit\u00e0 e di autorevolezza. \u2013 La degradazione del Senato concerne anche i<\/strong>due profili fondamentali della rappresentativit\u00e0 e della competenza ed autorevolezza dell\u2019organo. \u00a0In ogni ordinamento di epoche passate o negli altri Stati contemporanei, la Costituzione si \u00e8 sempre preoccupata di individuare una Camera alta, cui spettasse pronunciare le parole pi\u00f9 autorevoli nei momenti di crisi e le decisioni pi\u00f9 difficili che si presentano nel corso della vita statale. Per soddisfare questa esigenza la scelta dei componenti di tale organo ha fatto leva o sulla sua capacit\u00e0 di rappresentare entit\u00e0 omogenee, territoriali o professionali che hanno rilievo nella societ\u00e0 civile, ovvero sull\u2019autorevolezza politica, scientifica e professionale dei suoi componenti. La riforma, rinnegando entrambi i criteri, prevede un Senato impotente e dequalificato.<\/p>\n<p><strong>6. L\u2019involuzione autoritaria. &#8211; La degradazione del Senato ha un significato politico involutivo di segno<\/strong> autoritario, provocando la concentrazione del potere nel blocco che si verr\u00e0 a costituire tra il Governo e la Camera dei Deputati, sempre pi\u00f9 controllato dalla maggioranza parlamentare, anche se ridotta e non rappresentativa, n\u00e9 qualitativamente n\u00e9 quantitativamente, dell\u2019intero corpo elettorale. Come si \u00e8 potuto constatare con riferimento all\u2019intera storia costituzionale della Repubblica, il Senato ha esercitato spesso un ruolo equilibratore nello scenario costituzionale.<\/p>\n<p><strong>\u00c9 vero che il bicameralismo paritario ha attirato frequentemente le critiche degli studiosi per la<\/strong>duplicazione di identiche funzioni, nocivo soprattutto sul piano del procedimento di formazione delle leggi. Ma il testo della riforma non incide primariamente su questo versante, poich\u00e9 l\u2019attuale art. 70 prevede, oltre alla competenza concorrente di Camera e Senato per alcune materie, altres\u00ec che ogni disegno di legge approvato dalla Camera sia trasmesso al Senato. Questo, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, pu\u00f2 disporre di esaminarlo, deliberando proposte di modificazione del testo. La riforma \u00e8 rilevante soprattutto sul piano politico, poich\u00e9 il Senato \u00e8 integralmente estromesso dal circuito della fiducia che deve intercorrere tra il Governo e il Parlamento, ed \u00e8 privato dei pi\u00f9 significativi poteri che spettano a un organo costituzionale dello Stato.<\/p>\n<p><strong>7. La riforma delle autonomie territoriali. &#8211; Anche la riforma apportata al Titolo V in ordine alle<\/strong>autonomie territoriali presenta una forte accentuazione centralistica. Ci\u00f2 in forza soprattutto della modifica radicale degli artt. 117 e 119 Costituzione. La prima modifica incide sulla potest\u00e0 legislativa, con la soppressione della potest\u00e0 legislativa concorrente tra Stato e Regioni e con la previsione che la legge dello Stato pu\u00f2 intervenire, su proposta del governo, anche in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell\u2019interesse nazionale. L\u2019art. 119 apporta modifiche sull\u2019autonomia finanziaria delle Regioni nel campo delle entrate e delle spese. L\u2019autonomia regionale \u00e8 formalmente rimasta, ma il nuovo art. 119 prevede che essa si attui \u201cnel rispetto dell\u2019equilibrio dei relativi bilanci\u201d, concorrendo ad \u201cassicurare l\u2019osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione Europea\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il Titolo V della seconda parte della Costituzione, concernente le autonomie territoriali,<\/strong> <strong>meritava<\/strong>certamente, dopo la disastrosa riforma adottata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di essere completamente ripensato allo scopo tanto di ridurre il contenzioso tra Stato e Regioni nelle materie coperte dalla potest\u00e0 legislativa concorrente, quanto di coordinare i bilanci regionali ai vincoli economici e finanziari derivanti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p><strong>La riforma, tuttavia, si \u00e8 mossa con l\u2019obiettivo di realizzare un accentramento essenzialmente<\/strong> <strong>in odio<\/strong>delle autonomie locali. Nessun serio confronto \u00e8 stato aperto sul tema fondamentale della compatibilit\u00e0 tra il sistema delle autonomie territoriali, il sistema statale e il complesso ordinamento dell\u2019Unione Europea. Di questo tema cruciale non v\u2019\u00e8 traccia nel testo riformato, quando \u00e8 evidente lo squilibrio generato dalla sovrabbondanza dei poteri dell\u2019Unione Europea, che schiaccia l\u2019autonomia dello Stato e ancor pi\u00f9 delle Regioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* presidente Centro Studi Livatino, ordinario di Diritto penale all\u2019Universit\u00e0 di Padova<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In una domenica non ancora individuata dal Governo, tra la fine di novembre e l\u2019inizio di dicembre gli italiani saranno chiamati ad approvare o a respingere un lungo e articolato testo di riforma costituzionale. A differenza del referendum abrogativo, per la validit\u00e0 di questo tipo di consultazione non \u00e8 necessario che votino la met\u00e0 pi\u00f9 &#8230; <a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/riforma-no-grazie\/\">Leggi ancora<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":2131,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2898"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2898"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2898\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2899,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2898\/revisions\/2899"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2131"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}