{"id":2920,"date":"2016-10-03T17:43:25","date_gmt":"2016-10-03T15:43:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/?p=2920"},"modified":"2016-10-03T17:43:25","modified_gmt":"2016-10-03T15:43:25","slug":"la-cassazione-ha-introdotto-anche-la-step-child-adoption","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/la-cassazione-ha-introdotto-anche-la-step-child-adoption\/","title":{"rendered":"La Cassazione ha introdotto anche la step child adoption"},"content":{"rendered":"<div class=\"et_post_meta_wrapper\">\n<h1 class=\"entry-title\">La Cassazione ha introdotto anche la step child adoption<\/h1>\n<p class=\"post-meta\"><span class=\"published\">Ott 3, 2016<\/span><\/p>\n<p class=\"post-meta\"><span class=\"published\"> <a href=\"http:\/\/www.centrostudilivatino.it\/cassazione-introduce-stepchild-adoption\/\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'http:\/\/www.centrostudilivatino.it\/cassazione-introduce-stepchild-adoption\/', 'http:\/\/www.centrostudilivatino.it\/cassazione-introduce-stepchild-adoption\/']);\" class=\"moz-txt-link-freetext\">http:\/\/www.centrostudilivatino.it\/cassazione-introduce-stepchild-adoption\/<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"entry-content\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Pubblichiamo la sentenza con la quale la Corte di Cassazione conferma l\u2019ordine dato dai giudici di Torino al Comune della stessa citt\u00e0 di iscrivere all\u2019anagrafe un bambino quale figlio di due madri. A seguire un primo commento di Alfredo Mantovano, pubblicato da <a href=\"http:\/\/www.lanuovabq.it\/it\/articoli-la-cassazione-ha-introdotto-anche-la-step-child-adoption-17578.htm\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'http:\/\/www.lanuovabq.it\/it\/articoli-la-cassazione-ha-introdotto-anche-la-step-child-adoption-17578.htm', 'La nuova Bussola Quotidiana']);\" data-slimstat-clicked=\"false\" data-slimstat-type=\"0\" data-slimstat-tracking=\"true\" data-slimstat-async=\"false\" data-slimstat-callback=\"true\">La nuova Bussola Quotidiana<\/a>, quotidiano on line.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><a href=\"http:\/\/www.centrostudilivatino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Cass.-sent.-sulle-2-madri.pdf\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent','download','http:\/\/www.centrostudilivatino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Cass.-sent.-sulle-2-madri.pdf']);\" data-slimstat-clicked=\"false\" data-slimstat-type=\"1\" data-slimstat-tracking=\"true\" data-slimstat-async=\"false\" data-slimstat-callback=\"true\">Cassazione: sentenza sulle due madri<\/a><\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Di nuovo c\u2019\u00e8 soltanto il deposito, avvenuto venerd\u00ec 30, delle motivazioni della sentenza. Ma il contenuto della sentenza del 21 giugno 2016 della 1^ sezione civile della Cassazione era gi\u00e0 stato anticipato, e riguardava un caso pi\u00f9 che noto: due donne, una italiana e una spagnola, contraggono matrimonio in Spagna, una delle due ha un figlio da fecondazione artificiale di tipo eterologo con gamete di uomo non noto, il bambino viene registrato all\u2019anagrafe come figlio delle due donne. Nel 2013 esse divorziano, l\u2019italiana decide di rientrare a Torino, sua citt\u00e0 di origine, e qui chiede all\u2019ufficiale di stato civile del Comune la trascrizione dell\u2019atto spagnolo: ci\u00f2 che il funzionario rifiuta. Il Tribunale e la Corte di appello<a href=\"http:\/\/www.siallafamiglia.it\/corte-di-appello-di-torino-decreto-sulla-trascrizione-nel-registro-dello-stato-civile-italiano-di-un-bambino-come-figlio-di-due-madri\/\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'http:\/\/www.siallafamiglia.it\/corte-di-appello-di-torino-decreto-sulla-trascrizione-nel-registro-dello-stato-civile-italiano-di-un-bambino-come-figlio-di-due-madri\/', 'ordinano al Comune di Torino di provvedere']);\" data-slimstat-clicked=\"false\" data-slimstat-type=\"0\" data-slimstat-tracking=\"true\" data-slimstat-async=\"false\" data-slimstat-callback=\"true\">ordinano al Comune di Torino di provvedere<\/a>, il Procuratore generale di Torino, Marcello Maddalena,<a href=\"http:\/\/www.siallafamiglia.it\/ce-un-giudice-a-torino-ed-un-legislatore-a-milano\/\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'http:\/\/www.siallafamiglia.it\/ce-un-giudice-a-torino-ed-un-legislatore-a-milano\/', 'presenta ricorso per Cassazione']);\" data-slimstat-clicked=\"false\" data-slimstat-type=\"0\" data-slimstat-tracking=\"true\" data-slimstat-async=\"false\" data-slimstat-callback=\"true\">presenta ricorso per Cassazione<\/a>.<\/p>\n<p><strong>La Corte di Cassazione intanto<\/strong> decide come sezione semplice, e non \u2013 come richiesto dal Procuratore generale \u2013 a sezioni unite. Motiva questa scelta poich\u00e9 non ritiene \u201cla questione di massima di particolare importanza\u201d. E\u2019 la prima di una serie di affermazioni che lasciano non poco perplessi, e viene voglia di riprodurle quasi senza commento, perch\u00e9 parlano da s\u00e9.<\/p>\n<p><strong>Dice la Corte che una trascrizione come quella chiesta al Municipio<\/strong> non contrasta con i principi fondamentali dell\u2019ordine pubblico italiano, come ha sostenuto il ministero dell\u2019Interno, intervenuto nel giudizio, perch\u00e9 tali principi devono armonizzarsi con quelli che vigono in queste materie in altre nazioni (magari anche l\u00ec esito di pronunce giudiziarie prima che di provvedimenti legislativi). Rileva poco ricordare che la Corte EDU ha pi\u00f9 volte sancito che in tema di famiglia ogni Stato, salvi i diritti fondamentali, esercita le proprie scelte, non condizionabili dalle scelte di altri Stati.<\/p>\n<p><strong>Secondo la Corte la regola secondo cui \u00e8 madre<\/strong> chi partorisce, non avrebbe fondamento in principi di rango costituzionale, e per questo cede di fronte ad altre modalit\u00e0 di realizzazione della maternit\u00e0: pare pi\u00f9 di una affermazione ideologica che un principio di diritto. Simile a quella secondo cui oggi la famiglia \u00e8 definibile come \u201ccomunit\u00e0 di affetti\u201d (s\u00ec che l\u2019art. 29 Cost. \u00e8 messo da parte) e al suo interno vige il principio di autodeterminazione (che in realt\u00e0 \u00e8 stato per la prima volta teorizzato dalla Corte costituzionale quando ha legalizzato l\u2019eterologa).<\/p>\n<p><strong>Per la Cassazione l\u2019interesse del minore impone la trascrizione<\/strong> come figlio di due madri per garantire al bambino la continuit\u00e0 dello status di filiazione sancito dallo Stato di provenienza: \u00e8 un forte incentivo ad aggirare residui ostacoli presenti nella nostra legislazione, ottenendo iscrizioni anagrafiche all\u2019estero, salvo poi trasferirsi in Italia e pretendere \u201ccontinuit\u00e0\u201d (dalla quale si perviene all\u2019utero in affitto).<\/p>\n<p><strong>Non vi sarebbe maternit\u00e0 surrogata<\/strong> perch\u00e9 la nascita del bambino sarebbe avvenuta all\u2019interno di una coppia. Confesso di non aver capito questo passaggio, posto che nessuno ha evocato nella specie un caso di maternit\u00e0 surrogata: si tratta piuttosto di una fecondazione eterologa con successiva acquisizione di genitorialit\u00e0 per via di iscrizione anagrafica. Che cosa vuol dire la Cassazione, che non si pu\u00f2 parlare di utero in affitto se il bambino \u00e8 allocato fra due persone che convivono? Ma la maternit\u00e0 surrogata fa riferimento alle modalit\u00e0 di realizzazione della maternit\u00e0, non a dove va a finire il neonato\u2026<\/p>\n<p><strong>Ma vi \u00e8 un passaggio della motivazione della sentenza<\/strong>, verso la sua conclusione, che fa riflettere pi\u00f9 degli altri (che in fondo non rappresentano novit\u00e0 assolute): quello col quale la Cassazione, facendo riferimento alla legge sulle cosiddette unioni civili, approvata prima della decisione della Corte, sostiene che essa non contiene disposizioni applicabili al caso in esame. Chiss\u00e0 se questo cenno veloce, in una sentenza di oltre 50 pagine, avr\u00e0 indotto a qualche ripensamento quei parlamentari \u2013 soprattutto a quelli di Area Popolare \u2013 che avevano vantato come un proprio successo l\u2019esclusione della <em>step child adoption<\/em>, cio\u00e8 della possibilit\u00e0 del convivente di diventare genitore adottivo del figlio biologico dell\u2019altro convivente <em>same sex<\/em>. Il ministro Costa era andato oltre; aveva spiegato che \u201cprima sulla step child adoption c\u2019era un vuoto\u201d, che la giurisprudenza ha provato a colmare. Ma aveva aggiunto che con la \u201cCirinn\u00e0\u201d non era pi\u00f9 cos\u00ec: \u201cc\u2019\u00e8 una norma chiara che la esclude \u2013 erano sempre sue parole \u2013 a maggior ragione alla luce dei lavori parlamentari. E quindi mi attendo di vedere chiusa una fase di giurisprudenza creativa\u201d. Con tutto il rispetto per il ministro, e alla luce della decisione della Cassazione: a) prima della legge non c\u2019era alcun vuoto normativo, vi \u00e8 stata invece una esegesi arbitraria di qualche giudice; b) la nuova legge ha consacrato questa giurisprudenza minoritaria, proprio \u201calla luce dei lavori parlamentari\u201d; c) nella medesima direzione va l\u2019intero sistema introdotto dalla legge Cirinn\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Il nuovo ordinamento ha equiparato in tutto e per tutto<\/strong> i civiluniti ai coniugi, salve \u2013 in apparenza \u2013 le norme della legge sull\u2019adozione e poco altro. \u201cIn apparenza\u201d perch\u00e9, dopo aver escluso le disposizioni sulle adozioni, il comma 20 dell\u2019art. 1 conclude con questa espressione: \u201cResta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti\u201d. Perch\u00e9 mai aggiungere questa frase quando l\u2019esclusione non avrebbe lasciato margine di dubbio? Lo aveva spiegato l\u2019on. Micaela Campana, svolgendo la sua relazione nella seduta della Commissione Giustizia della Camera del 3 marzo 2016. Tutti sanno che fra i lavori preparatori la relazione, oltre a costituire l\u2019atto di avvio della discussione in un ramo del Parlamento, \u00e8 il binario sul quale si articola la discussione stessa, quindi contribuisce all\u2019interpretazione della legge. Il parlamentare relatore \u00e8 poi assistito dagli uffici della Camera di appartenenza, quindi la sua non \u00e8 una mera opinione personale. In quella sede la relatrice chiariva che \u201cl\u2019attuale formulazione fa salva la giurisprudenza in merito che consente ai giudici, dopo una valutazione caso per caso, di poter concedere l\u2019adozione anche al genitore sociale per i bambini che sono presenti nelle unioni omosessuali\u201d. Se si legge il seguito dei lavori parlamentari non vi \u00e8 un solo passaggio in cui questa tesi sia stata smentita un esponente del Governo. Oggi tutto ci\u00f2 viene confermato dalla Cassazione.<\/p>\n<p><strong>Chi ha votato per la Cirinn\u00e0 avendo quelle convinzioni \u00e8 chiamato<\/strong>, alla luce delle motivazioni della sentenza in questione, a riaprire il discorso e a proporre una norma da inserire nella legge, che escluda esplicitamente la filiazione\/adozione quando i genitori giuridici sono dello stesso sesso. Attendiamo fiduciosi.<\/p>\n<\/div>\n<pre class=\"moz-signature\">--<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione ha introdotto anche la step child adoption Ott 3, 2016 http:\/\/www.centrostudilivatino.it\/cassazione-introduce-stepchild-adoption\/ Pubblichiamo la sentenza con la quale la Corte di Cassazione conferma l\u2019ordine dato dai giudici di Torino al Comune della stessa citt\u00e0 di iscrivere all\u2019anagrafe un bambino quale figlio di due madri. 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