{"id":3004,"date":"2017-03-01T11:51:08","date_gmt":"2017-03-01T10:51:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/?p=3004"},"modified":"2017-03-01T11:51:08","modified_gmt":"2017-03-01T10:51:08","slug":"appello-sulle-disposizioni-anticipate-di-trattamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/appello-sulle-disposizioni-anticipate-di-trattamento\/","title":{"rendered":"Appello sulle disposizioni anticipate di trattamento"},"content":{"rendered":"<header id=\"main-header\" data-height-onload=\"81\" data-fixed-height-onload=\"0\">\n<div class=\"container clearfix et_menu_container\"><\/div>\n<div class=\"et_search_outer\">\n<div class=\"container et_search_form_container\">\n<form class=\"et-search-form\" action=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/\" method=\"get\"><input class=\"et-search-field\" title=\"Cerca:\" name=\"s\" type=\"search\" value=\"\" placeholder=\"Cerca \u2026\" \/><\/form>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n<div id=\"et-main-area\">\n<div id=\"main-content\">\n<div class=\"container\">\n<div id=\"content-area\" class=\"clearfix\">\n<div id=\"left-area\">\n<article id=\"post-1798\" class=\"et_pb_post post-1798 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-in-evidenza tag-disposizioni-anticipate-di-trattamento tag-eutanasia\">\n<div class=\"et_post_meta_wrapper\">\n<h1 class=\"entry-title\">APPELLO DI GIURISTI SULLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO<\/h1>\n<p class=\"post-meta\"><span class=\"published\">Feb 20, 2017<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/i2.wp.com\/www.centrostudilivatino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/testamento.jpg?zoom=4&amp;resize=288%2C180&amp;ssl=1\" srcset=\"https:\/\/i2.wp.com\/www.centrostudilivatino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/testamento.jpg?zoom=4&amp;resize=288%2C180&amp;ssl=1\" alt=\"APPELLO DI GIURISTI SULLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO\" width=\"288\" height=\"180\" \/><\/div>\n<div class=\"entry-content\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Gioved\u00ec 16 febbraio la proposta di legge c.d. sulle d.a.t.-\u201cdisposizioni anticipare di trattamento\u201d \u00e8 stata approvata dalla XII Commissione della Camera ed \u00e8 prossima all\u2019iscrizione all\u2019ordine del giorno dell\u2019Aula. E\u2019 una proposta che non adopera neanche una volta il termine\u00a0<\/span><span class=\"s2\"><b>eutanasia<\/b><\/span><span class=\"s1\">, ma che ne ha in tutto e per tutto la sostanza.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">\u00a0Il Centro studi Livatino promuove una raccolta di firme fra giuristi \u2013 magistrati, avvocati, docenti di materia giuridiche \u2013<\/span><span class=\"s2\"><b>\u00a0non in\u00a0alternativa ad altre gi\u00e0 meritoriamente avviate<\/b><\/span><span class=\"s1\">, che sono rivolte a tutti, ma incentrata sulla comunit\u00e0 giuridica, e quindi sulla qualit\u00e0 \u00a0dei\u00a0rilevi alla p.d.l. e sull\u2019autorevolezza di chi li sottolinea.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">\u00a0<\/span><span class=\"s2\"><b>Proponiamo<\/b><\/span><span class=\"s1\"> pertanto a chi rivesta una di tali qualifiche <\/span><span class=\"s2\"><b>di sottoscrivere l\u2019appello che segue<\/b><\/span><span class=\"s1\">. La prima firma \u00e8 del prof. Mauro Ronco, presidente del Centro studi e ordinario di diritto penale a Padova. Proponiamo anche di sottoporre la sottoscrizione a chiunque, a prescindere da posizioni ideali o confessionali, sia preoccupato dall\u2019aggressione al diritto alla vita e alla professione del medico che derivano dal testo in discussione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">\u00a0I tempi dell\u2019esame parlamentare raccomandano che le<\/span><span class=\"s2\"><b>\u00a0adesioni<\/b><\/span><span class=\"s1\">\u00a0pervengano quindi\u00a0<\/span><span class=\"s2\"><b>entro il 5 marzo<\/b><\/span><span class=\"s1\">\u00a0all\u2019indirizzo mail <a href=\"mailto:info@centrostudilivatino.it\"><span class=\"s3\">info@centrostudilivatino.it<\/span><\/a> . Grazie<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">\u00a0Il <i>Centro studi Livatino<\/i><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>***<\/strong><\/p>\n<p>Appello di giuristi promosso dal Centro Studi Livatino sulla proposta di legge riguardante le \u201cdichiarazioni di volont\u00e0 anticipate nei trattamenti sanitari\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rinnovato impegno del medico verso il paziente e rifiuto dell\u2019eutanasia<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Da giuristi a vario titolo impegnati nella formazione, nell\u2019attivit\u00e0 forense e nella giurisdizione, esprimiamo forte preoccupazione per il testo unificato c.d. sulle d.a.t.-disposizioni anticipate di trattamento, in corso di esame alla Camera dei Deputati, e per ciascun singolo passaggio dell\u2019articolato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>La proposta di legge<\/strong>, pur non adoperando mai il termine eutanasia, <strong>ha un contenuto nella sostanza eutanasico<\/strong>. Rispetto al testo sul \u201cfine vita\u201d approvato nella 16^ Legislatura dalla Camera dei Deputati il 12 luglio 2011, del quale \u00e8 poi mancata l\u2019approvazione definitiva da parte del Senato, sono scomparsi il riconoscimento del diritto inviolabile della vita umana, il divieto di qualunque forma di eutanasia, di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio, e ci\u00f2 pone la p.d.l. in contrasto diretto con quel diritto alla vita che \u00e8 il fondamento di tutti gli altri (art. 2 Cost.). A differenza del termine \u201cdichiarazioni\u201d adoperato nella rubrica della p.d.l., il testo attuale usa il termine \u201cdisposizioni\u201d. La \u201cdisposizione\u201d \u00e8 in senso proprio un ordine, che orienta alla vincolativit\u00e0, in spregio alla Convenzione di Oviedo del <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/1997\" onclick=\"_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/1997', '1997']);\" >1997<\/a>, per la quale \u00ab<em>i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell\u2019intervento, non \u00e8 in grado di esprimere la sua volont\u00e0 saranno tenuti in considerazione.<\/em>\u201d \u201cDesideri\u201d \u00e8 qualcosa di diverso da \u201cdisposizioni\u201d e \u201ctenere in considerazione\u201d \u00e8 qualcosa di diverso dall\u2019obbligo di \u201crispettare la volont\u00e0 espressa dal paziente\u201d in ordine alla interruzione del trattamento sanitario, previsto dall\u2019articolo 1 co. 7 della p.d.l. in discussione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>A conferma del fatto che ci si trova di fronte a una vera e propria disciplina dell\u2019eutanasia vi \u00e8 (art. 3 co. 1) la <strong>definizione della nutrizione e della idratazione artificiali quali trattamenti sanitari<\/strong>. Cibo e acqua vengono parificati ai trattamenti medici, se assunti attraverso ausili artificiali: quella che \u00e8 una forma \u2013 anche temporanea \u2013 di disabilit\u00e0 in ordine alle modalit\u00e0 di sostentamento fisico diventa cos\u00ec causa della interruzione della somministrazione. Il carattere artificiale della nutrizione si presenta in svariate occasioni, per es. con il latte ricostituito per i neonati che non possono essere allattati dalla mamma per via naturale. Nessuno sostiene che la nutrizione in questi casi vada sospesa in quanto artificiale: quale \u00e8 allora la differenza rispetto a un un paziente che non pu\u00f2 nutrirsi per via orale? \u00c8 evidente che il discrimine \u00e8 la qualit\u00e0 della vita, che diventa decisiva per la sua sopravvivenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nella stessa direzione va la revoca della \u201cdisposizione\u201d che spazia dal rifiuto dei trattamenti sanitari al rifiuto di cibo e acqua: la revoca pu\u00f2 essere resa da una persona capace, ma non da un incapace. Se quest\u2019ultimo non ha nominato un fiduciario (art. 3 co. 3), la p.d.l. vincola il medico all\u2019attuazione di una \u201cdisposizione\u201d data anni prima, in un contesto del tutto diverso; se invece il paziente ha a suo tempo nominato il fiduciario potrebbe determinarsi un conflitto fra l\u2019interesse di costui e quello del paziente, e in ogni caso viene demandata allo stesso fiduciario una responsabilit\u00e0 enorme nell\u2019interpretare la \u201cdisposizione\u201d espressa in precedenza. Poich\u00e9 mancano per definizione di attualit\u00e0 e hanno a oggetto un bene indisponibile come la vita, <strong>le disposizioni anticipate di trattamento<\/strong> sono cosa ben diversa dal consenso informato: <strong>rappresentano il riconoscimento del diritto al suicidio<\/strong>, che non ha nulla a che vedere con la libert\u00e0 di non essere curati. Oltretutto a esso, come per ogni diritto, corrisponder\u00e0 un dovere: quello del medico di assecondare la volont\u00e0 suicidiaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>La p.d.l. stravolge<\/strong> il senso e il profilo del<strong>la professione del medico<\/strong>, come si evince da tutto l\u2019articolato, a cominciare dalla disciplina del consenso informato, contenuta all\u2019articolo 1. Essa \u00e8 piena di incongruenze e di macroscopici errori concettuali: che cosa significa il richiamo del co. 1 all\u2019art. 13 Cost., quale norma costituzionale di riferimento del consenso medesimo? Forse che il medico che non esegue alla lettera volont\u00e0 suicide sia parificabile a un sequestratore di persona? Manca invece il richiamo all\u2019art. 32 Cost., e si vede: da quando, come prevede sempre all\u2019articolo 1 il co. 2 della p.d.l., il consenso informato \u00e8 \u201catto fondante\u201d del rapporto fra medico e paziente? L\u2019\u201c<em>atto fondante<\/em>\u201d del lavoro del medico \u00e8 il perseguimento del bene del paziente! Per il co. 7 dell\u2019articolo 1 \u201c<em>il medico \u00e8 tenuto a rispettare la volont\u00e0 espressa dal paziente<\/em>\u201d, e cos\u00ec va \u201c<em>esente da responsabilit\u00e0 civile o penale<\/em>\u201d (a ulteriore riprova che la sua condotta \u00e8 in s\u00e9 contraria alla legge). Non si dice che cosa accade se in un momento cos\u00ec distante da quando le \u201cdisposizioni\u201d sono state redatte il medico ritenga che il paziente sia ancora adeguatamente curabile; la p.d.l. non permette al medico l\u2019obiezione di coscienza, a differenza di quanto accade per l\u2019aborto. Il co. 6 dell\u2019art. 1 dice pure che \u201c<em>il rifiuto del trattamento<\/em> (\u2026) <em>o la rinuncia<\/em> (\u2026) <em>non possono comportare l\u2019abbandono terapeutico<\/em>\u201d: con norme cos\u00ec generiche e confliggenti, il medico viene caricato del peso di decisioni comunque a rischio di denuncia. La p.d.l. adopera i termini \u201cterapia\u201d e \u201ccura\u201d sovrapponendoli e non distinguendoli: quando invece \u201cterapia\u201d \u00e8 quel che cerca di guarire una patologia, ristabilendo le migliori condizioni di salute possibili per il paziente e \u201cmisurandosi\u201d sulla concreta situazione del malato, mentre \u201ccura\u201d chiama in causa l\u2019assistenza al malato, indipendentemente dalle sue possibilit\u00e0 di guarigione e dall\u2019esito della sua patologia. Hanno logiche e dinamiche diverse.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>La <strong>disciplina per i minori<\/strong> realizza una <strong>eutanasia di non consenziente<\/strong>. Intanto vi \u00e8 una grande variet\u00e0 di situazioni che cadono sotto la generica qualifica di \u201cminore di 18 anni\u201d, che include l\u2019adolescente, in qualche modo capace di intendere, e il neonato, il bambino di 6 anni e il giovane prossimo alla maggiore et\u00e0. E\u2019 certo comunque che colui che decide non \u00e8 il paziente, e questo dilata ulteriormente gli arbitrii e le interpretazioni errate di una volont\u00e0 comunque non matura. Il prevedibile sviluppo normativo \u2013 gi\u00e0 realizzatosi in Belgio ed Olanda \u2013 \u00e8 l\u2019affidamento della decisione a \u201ccomitati etici\u201d, chiamati a stabilire il livello accettabile di qualit\u00e0 della vita degna di essere vissuta.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>La p.d.l. non \u00e8 emendabile<\/strong>. Non di meno apprezziamo il lavoro dei deputati che hanno proposto numerosi emendamenti: essi hanno il merito di segnalare i profili critici di ogni singolo comma del <strong><u>testo<\/u><\/strong>. Quest\u2019ultimo \u00e8 tuttavia <strong><u>inaccettabile nell\u2019insieme<\/u><\/strong>, poich\u00e9 rende disponibile il diritto alla vita, orienta la medicina non al bene del paziente ma al rispetto assoluto di una volont\u00e0 espressa in contesti diversi da quello in cui pu\u00f2 venirsi a trovare, senza le informazioni e gli approfondimenti forniti nella concretezza di una patologia; e al tempo stesso mortifica e deprime in modo grave la professionalit\u00e0, la competenza e l\u2019etica del medico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong>Auspichiamo che il Parlamento italiano affronti le reali emergenze sanitarie<\/strong>, derivanti da tagli sempre pi\u00f9 consistenti al bilancio relativo alla salute e dalla irragionevole allocazione delle risorse \u2013 tali da rendere un mero enunciato l\u2019art. 32 Cost. -, abbandonando proposte che avrebbero anche l\u2019effetto di rendere ancora pi\u00f9 complicato l\u2019esercizio della professione medica, con un prevedibile incremento del contenzioso: esito di norme generiche, confuse e contraddittorie, oltre che oggettivamente sbagliate.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>APPELLO DI GIURISTI SULLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Feb 20, 2017 Gioved\u00ec 16 febbraio la proposta di legge c.d. sulle d.a.t.-\u201cdisposizioni anticipare di trattamento\u201d \u00e8 stata approvata dalla XII Commissione della Camera ed \u00e8 prossima all\u2019iscrizione all\u2019ordine del giorno dell\u2019Aula. 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