{"id":542,"date":"2011-09-21T14:57:42","date_gmt":"2011-09-21T13:57:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/?p=542"},"modified":"2011-09-21T14:57:42","modified_gmt":"2011-09-21T13:57:42","slug":"il-ricorso-contro-il-papa-allaja-un%e2%80%99anomalia-giuridica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/il-ricorso-contro-il-papa-allaja-un%e2%80%99anomalia-giuridica\/","title":{"rendered":"Il ricorso contro il Papa all&#8217;Aja, un\u2019anomalia giuridica"},"content":{"rendered":"<p>Il ricorso contro il Papa all&#8217;Aja, un\u2019anomalia giuridica<\/p>\n<p>di Rafael Navarro-Valls*<\/p>\n<p>MADRID, mercoled\u00ec, 21 settembre 2011 (ZENIT.org).- La storia del diritto, nel corso del suo lungo divenire, ha raccolto alcune curiosit\u00e0 giuridiche. Mi riferisco a situazioni anomale che sono solitamente rubricate tra quei casi che rendono, talvolta, il diritto una \u201cmissione impossibile\u201d; ci\u00f2 che \u00e8 stato acutamente chiamato \u201ciustopia\u201d. Molte sono di natura processuale, probabilmente perch\u00e9 i sentieri del giurista sono cos\u00ec vari che non di rado alcuni approdano a strade senza uscita.<\/p>\n<p>Temo che tra questi rientri anche il percorso scelto dai consiglieri giuridici di alcune vittime di quel gravissimo delitto che \u00e8 la pedofilia, con il ricorso presentato dall\u2019organizzazione SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) \u2013 la pi\u00f9 grande associazione delle vittime degli abusi commessi dai preti \u2013 contro il Papa Benedetto XVI e diversi Cardinali della Chiesa cattolica.<\/p>\n<p>L\u2019intenzione di attribuire la responsabilit\u00e0 alla Chiesa cattolica, al Santo Padre, o a membri della Curia di Roma, di fatti compiuti in diverse parti del mondo, da persone con la capacit\u00e0 sufficiente ad essere soggetti di responsabilit\u00e0 penale, e dove esistono organi giudiziari in grado di giudicarli, \u00e8 effettivamente un\u2019anomalia giuridica.<\/p>\n<p>Non solo \u00e8 un qualcosa di ingiusto, ma \u00e8 anche una missione impossibile. Qualcosa come \u2013 chiedo scusa per l\u2019analogia, che sempre comporta qualche inesattezza \u2013 se si accusasse il Segretario generale dell\u2019ONU di fatti delittuosi compiuti in uno dei 192 Paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. I colpevoli sono i delinquenti, non le autorit\u00e0 che lottano per sradicare quei delitti.<\/p>\n<p>Il caso di Benedetto XVI \u00e8 particolarmente esemplare: \u00e8 stato il Pontefice che con maggior vigore ha portato avanti la prevenzione e la repressione dei pedofili chierici o religiosi. Certamente un numero contenuto se lo si raffronta alla stragrande maggioranza del clero o dei religiosi che conducono una vita ordinata e irreprensibile.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 qualche mezzo di comunicazione ha avuto la sensibilit\u00e0 di sollecitare a questo Osservatorio giuridico un\u2019analisi del ricorso presentato alla Corte penale internazionale dell\u2019Aja (CPI) \u2013 da non confondere con la Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU \u2013 mi sia concesso di riassumere il mio pensiero. Il lettore mi perdoner\u00e0 se, inevitabilmente, dovr\u00f2 ricorrere a un certo gergo giuridico.<\/p>\n<p>Competenza soggettiva e materiale della Corte penale internazionale. Il caso della Santa Sede.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 un organismo internazionale possa agire \u00e8 richiesto anzitutto che ne abbia competenza e che l\u2019oggetto in questione sia ammissibile. La CPI ha competenza su persone fisiche, maggiorenni, cittadini di Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma del 1998, che ha dato vita alla Corte. Che io sappia, n\u00e9 la Santa Sede, n\u00e9 il Vaticano, figurano tra quegli Stati che l\u2019hanno fatto. In questo senso, la Corte non ha competenza n\u00e9 sul Santo Padre, n\u00e9 sulle circa 450 persone che godono della cittadinanza vaticana, tra cui i Cardinali Bertone, Levada e Sodano, citati nel ricorso. Lo stesso dicasi, per esempio, per gli Stati Uniti o la Cina che, non avendo ratificato lo Statuto di Roma, sono esclusi dal raggio d\u2019azione della Corte.<\/p>\n<p>Solo nel caso in cui il Consiglio di sicurezza dell\u2019ONU ritenesse sussistere un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale \u2013 cosa che ovviamente non sussiste nel caso in questione \u2013 la Corte penale internazionale potrebbe essere chiamata a indagare e giudicare i fatti avvenuti in uno Stato che non abbia aderito allo Statuto di Roma. Questo \u00e8 avvenuto, per esempio, per il genocidio del Darfur (Sudan). Il Paese non aveva aderito allo Statuto, eppure il 31 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza dell\u2019ONU ha adottato la Risoluzione 1593 con cui ha rimesso la questione alla Corte penale.<\/p>\n<p>Riguardo alla materia che \u00e8 oggetto del ricorso (pedofilia esercitata in diverse zone geografiche), sarebbe una forzatura farla rientrare nell\u2019ambito dei crimini contro l\u2019umanit\u00e0 di cui all\u2019articolo 7 dello Statuto della Corte. Non perch\u00e9 manchi la gravit\u00e0, ma perch\u00e9 quell\u2019articolo intende per crimini contro l\u2019umanit\u00e0 quegli atti commessi \u201cnell\u2019ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell\u2019attacco\u201d. Tra questi atti vi possono rientrare alcuni delitti sessuali come la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e \u201caltre forme di analoga gravit\u00e0\u201d. L\u2019esempio classico \u00e8 quello delle gravidanze forzate, perpetrate in massa nei confronti di una determinata etnia, nell\u2019ambito di conflitti armati. Infatti la CPI ha esercitato la sua azione su questo tipo di crimini commessi in Congo, Uganda e nella Repubblica centrale africana.<\/p>\n<p>Tuttavia, qui si tratta di delitti che sarebbero stati commessi da chierici di diverse nazionalit\u00e0, in diversi Paesi. Manca ci\u00f2 che Cuno Tarfusser, giudice della CPI, ha di recente definito come \u201celemento contestuale\u201d, ovvero che quegli atti siano stati commessi nell\u2019ambito di un attacco alla popolazione civile, di carattere sistematico e organizzato, in conformit\u00e0 con la politica di uno Stato.<\/p>\n<p>Dal 2002, anno in cui ha iniziato a funzionare la CPI, sono state presentate circa 8000 denuncie di ogni tipo. Non mi risulta che esista un processo che sia stato aperto per pedofilia con questo contesto.<\/p>\n<p>Complementariet\u00e0 della CPI rispetto ai tribunali nazionali<\/p>\n<p>In via principale \u00e8 il diritto penale di ciascuno dei Paesi interessati ad avere la competenza personale e territoriale. La Corte penale internazionale ha solamente un carattere \u201ccomplementare\u201d rispetto alle giurisdizioni nazionali (articolo 1 Statuto CPI). Per questo, lo Statuto dispone che non sar\u00e0 ammessa una questione penale se \u201csullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o provvedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacit\u00e0 di svolgerle correttamente e di intentare un procedimento\u201d (art.17).<\/p>\n<p>\u00c8 interessante la posizione adottata dalla giurisprudenza nordamericana sulle relazioni tra le diocesi e la Santa Sede in materia di pedofili. Nel 2009, la Corte d\u2019appello per il nono circuito ha deciso, in un\u2019importante sentenza, che non \u00e8 corretto parlare di \u201ccomunicazione o connessione di responsabilit\u00e0 tra le diocesi e\/o i membri del clero interessati e la Santa Sede\u201d (Sentenza John Doe c. Santa Sede, 3 marzo 2009, Corte d\u2019appello per il Nono circuito, ricorso alla Corte suprema negato).<\/p>\n<p>N\u00e9 avrebbe competenza l\u2019altro tribunale dell\u2019Aia, che \u00e8 la Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU, non solo perch\u00e9 la Santa Sede non \u00e8 membro dell\u2019ONU (\u00e8 solo osservatore permanente), ma anche perch\u00e9 la Corte consente solo agli Stati di poter essere parte in causa e non anche a gruppi di persone (art. 34, comma 1, Statuto della Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU).<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 ho avuto modo di spiegare in altre occasioni, ho l\u2019impressione che alcune delle vittime di questi gravi delitti siano oggetto di manipolazione da parte di avversari della Chiesa cattolica. Non si tratta di svalutare il loro dolore e la gravit\u00e0 del delitto. Si tratta di fare in modo che quella naturale indignazione trovi il suo corso pi\u00f9 adatto \u2013 anche giuridico \u2013 nelle giurisdizioni competenti. Ogni manipolazione finisce alla fine per essere smascherata, soprattutto se \u00e8 accompagnata da un ampio spiegamento mediatico.<\/p>\n<p>Il diritto \u00e8 uno strumento molto sensibile di fronte a intenti di questo tipo. Reagisce in modo contundente, rigettando ci\u00f2 che non \u00e8 giusto o ci\u00f2 che \u00e8 ingigantito nelle sue pretese di competenza. Dobbiamo avere fiducia nella giustizia penale delle nazioni in cui questi dolorosi fatti sono stati commessi. Sono sicuro che riceveranno la pena con la dovuta severit\u00e0.<\/p>\n<p>Per il resto, sorprende che il ricorso sia stato presentato immediatamente dopo quel positivo e massiccio consenso espresso per la figura di Benedetto XVI da due milioni di giovani nella GMG di Madrid e immediatamente prima di un complesso viaggio del Papa in Germania.<\/p>\n<p>In conclusione, prevedo, per quell&#8217;infondato ricorso, un rigetto senza palliativi da parte della Corte penale internazionale. Il tema, a mio avviso, sar\u00e0 in futuro considerato come una di quelle rarit\u00e0 giuridiche che ogni tanto si verificano nella storia del diritto.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>*Rafael Navarro-Valls \u00e8 docente della Facolt\u00e0 di diritto dell\u2019Universit\u00e0 Complutense di Madrid e segretario generale della Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci\u00f3n spagnola.<\/p>\n<p>di Rafael Navarro-Valls*<\/p>\n<p>MADRID, mercoled\u00ec, 21 settembre 2011 (ZENIT.org).- La storia del diritto, nel corso del suo lungo divenire, ha raccolto alcune curiosit\u00e0 giuridiche. Mi riferisco a situazioni anomale che sono solitamente rubricate tra quei casi che rendono, talvolta, il diritto una \u201cmissione impossibile\u201d; ci\u00f2 che \u00e8 stato acutamente chiamato \u201ciustopia\u201d. Molte sono di natura processuale, probabilmente perch\u00e9 i sentieri del giurista sono cos\u00ec vari che non di rado alcuni approdano a strade senza uscita.<\/p>\n<p>Temo che tra questi rientri anche il percorso scelto dai consiglieri giuridici di alcune vittime di quel gravissimo delitto che \u00e8 la pedofilia, con il ricorso presentato dall\u2019organizzazione SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) \u2013 la pi\u00f9 grande associazione delle vittime degli abusi commessi dai preti \u2013 contro il Papa Benedetto XVI e diversi Cardinali della Chiesa cattolica.<\/p>\n<p>L\u2019intenzione di attribuire la responsabilit\u00e0 alla Chiesa cattolica, al Santo Padre, o a membri della Curia di Roma, di fatti compiuti in diverse parti del mondo, da persone con la capacit\u00e0 sufficiente ad essere soggetti di responsabilit\u00e0 penale, e dove esistono organi giudiziari in grado di giudicarli, \u00e8 effettivamente un\u2019anomalia giuridica.<\/p>\n<p>Non solo \u00e8 un qualcosa di ingiusto, ma \u00e8 anche una missione impossibile. Qualcosa come \u2013 chiedo scusa per l\u2019analogia, che sempre comporta qualche inesattezza \u2013 se si accusasse il Segretario generale dell\u2019ONU di fatti delittuosi compiuti in uno dei 192 Paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. I colpevoli sono i delinquenti, non le autorit\u00e0 che lottano per sradicare quei delitti.<\/p>\n<p>Il caso di Benedetto XVI \u00e8 particolarmente esemplare: \u00e8 stato il Pontefice che con maggior vigore ha portato avanti la prevenzione e la repressione dei pedofili chierici o religiosi. Certamente un numero contenuto se lo si raffronta alla stragrande maggioranza del clero o dei religiosi che conducono una vita ordinata e irreprensibile.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 qualche mezzo di comunicazione ha avuto la sensibilit\u00e0 di sollecitare a questo Osservatorio giuridico un\u2019analisi del ricorso presentato alla Corte penale internazionale dell\u2019Aja (CPI) \u2013 da non confondere con la Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU \u2013 mi sia concesso di riassumere il mio pensiero. Il lettore mi perdoner\u00e0 se, inevitabilmente, dovr\u00f2 ricorrere a un certo gergo giuridico.<\/p>\n<p>Competenza soggettiva e materiale della Corte penale internazionale. Il caso della Santa Sede.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 un organismo internazionale possa agire \u00e8 richiesto anzitutto che ne abbia competenza e che l\u2019oggetto in questione sia ammissibile. La CPI ha competenza su persone fisiche, maggiorenni, cittadini di Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma del 1998, che ha dato vita alla Corte. Che io sappia, n\u00e9 la Santa Sede, n\u00e9 il Vaticano, figurano tra quegli Stati che l\u2019hanno fatto. In questo senso, la Corte non ha competenza n\u00e9 sul Santo Padre, n\u00e9 sulle circa 450 persone che godono della cittadinanza vaticana, tra cui i Cardinali Bertone, Levada e Sodano, citati nel ricorso. Lo stesso dicasi, per esempio, per gli Stati Uniti o la Cina che, non avendo ratificato lo Statuto di Roma, sono esclusi dal raggio d\u2019azione della Corte.<\/p>\n<p>Solo nel caso in cui il Consiglio di sicurezza dell\u2019ONU ritenesse sussistere un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale \u2013 cosa che ovviamente non sussiste nel caso in questione \u2013 la Corte penale internazionale potrebbe essere chiamata a indagare e giudicare i fatti avvenuti in uno Stato che non abbia aderito allo Statuto di Roma. Questo \u00e8 avvenuto, per esempio, per il genocidio del Darfur (Sudan). Il Paese non aveva aderito allo Statuto, eppure il 31 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza dell\u2019ONU ha adottato la Risoluzione 1593 con cui ha rimesso la questione alla Corte penale.<\/p>\n<p>Riguardo alla materia che \u00e8 oggetto del ricorso (pedofilia esercitata in diverse zone geografiche), sarebbe una forzatura farla rientrare nell\u2019ambito dei crimini contro l\u2019umanit\u00e0 di cui all\u2019articolo 7 dello Statuto della Corte. Non perch\u00e9 manchi la gravit\u00e0, ma perch\u00e9 quell\u2019articolo intende per crimini contro l\u2019umanit\u00e0 quegli atti commessi \u201cnell\u2019ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell\u2019attacco\u201d. Tra questi atti vi possono rientrare alcuni delitti sessuali come la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e \u201caltre forme di analoga gravit\u00e0\u201d. L\u2019esempio classico \u00e8 quello delle gravidanze forzate, perpetrate in massa nei confronti di una determinata etnia, nell\u2019ambito di conflitti armati. Infatti la CPI ha esercitato la sua azione su questo tipo di crimini commessi in Congo, Uganda e nella Repubblica centrale africana.<\/p>\n<p>Tuttavia, qui si tratta di delitti che sarebbero stati commessi da chierici di diverse nazionalit\u00e0, in diversi Paesi. Manca ci\u00f2 che Cuno Tarfusser, giudice della CPI, ha di recente definito come \u201celemento contestuale\u201d, ovvero che quegli atti siano stati commessi nell\u2019ambito di un attacco alla popolazione civile, di carattere sistematico e organizzato, in conformit\u00e0 con la politica di uno Stato.<\/p>\n<p>Dal 2002, anno in cui ha iniziato a funzionare la CPI, sono state presentate circa 8000 denuncie di ogni tipo. Non mi risulta che esista un processo che sia stato aperto per pedofilia con questo contesto.<\/p>\n<p>Complementariet\u00e0 della CPI rispetto ai tribunali nazionali<\/p>\n<p>In via principale \u00e8 il diritto penale di ciascuno dei Paesi interessati ad avere la competenza personale e territoriale. La Corte penale internazionale ha solamente un carattere \u201ccomplementare\u201d rispetto alle giurisdizioni nazionali (articolo 1 Statuto CPI). Per questo, lo Statuto dispone che non sar\u00e0 ammessa una questione penale se \u201csullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o provvedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacit\u00e0 di svolgerle correttamente e di intentare un procedimento\u201d (art.17).<\/p>\n<p>\u00c8 interessante la posizione adottata dalla giurisprudenza nordamericana sulle relazioni tra le diocesi e la Santa Sede in materia di pedofili. Nel 2009, la Corte d\u2019appello per il nono circuito ha deciso, in un\u2019importante sentenza, che non \u00e8 corretto parlare di \u201ccomunicazione o connessione di responsabilit\u00e0 tra le diocesi e\/o i membri del clero interessati e la Santa Sede\u201d (Sentenza John Doe c. Santa Sede, 3 marzo 2009, Corte d\u2019appello per il Nono circuito, ricorso alla Corte suprema negato).<\/p>\n<p>N\u00e9 avrebbe competenza l\u2019altro tribunale dell\u2019Aia, che \u00e8 la Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU, non solo perch\u00e9 la Santa Sede non \u00e8 membro dell\u2019ONU (\u00e8 solo osservatore permanente), ma anche perch\u00e9 la Corte consente solo agli Stati di poter essere parte in causa e non anche a gruppi di persone (art. 34, comma 1, Statuto della Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU).<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 ho avuto modo di spiegare in altre occasioni, ho l\u2019impressione che alcune delle vittime di questi gravi delitti siano oggetto di manipolazione da parte di avversari della Chiesa cattolica. Non si tratta di svalutare il loro dolore e la gravit\u00e0 del delitto. Si tratta di fare in modo che quella naturale indignazione trovi il suo corso pi\u00f9 adatto \u2013 anche giuridico \u2013 nelle giurisdizioni competenti. Ogni manipolazione finisce alla fine per essere smascherata, soprattutto se \u00e8 accompagnata da un ampio spiegamento mediatico.<\/p>\n<p>Il diritto \u00e8 uno strumento molto sensibile di fronte a intenti di questo tipo. Reagisce in modo contundente, rigettando ci\u00f2 che non \u00e8 giusto o ci\u00f2 che \u00e8 ingigantito nelle sue pretese di competenza. Dobbiamo avere fiducia nella giustizia penale delle nazioni in cui questi dolorosi fatti sono stati commessi. Sono sicuro che riceveranno la pena con la dovuta severit\u00e0.<\/p>\n<p>Per il resto, sorprende che il ricorso sia stato presentato immediatamente dopo quel positivo e massiccio consenso espresso per la figura di Benedetto XVI da due milioni di giovani nella GMG di Madrid e immediatamente prima di un complesso viaggio del Papa in Germania.<\/p>\n<p>In conclusione, prevedo, per quell&#8217;infondato ricorso, un rigetto senza palliativi da parte della Corte penale internazionale. Il tema, a mio avviso, sar\u00e0 in futuro considerato come una di quelle rarit\u00e0 giuridiche che ogni tanto si verificano nella storia del diritto.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>*Rafael Navarro-Valls \u00e8 docente della Facolt\u00e0 di diritto dell\u2019Universit\u00e0 Complutense di Madrid e segretario generale della Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci\u00f3n spagnola.<\/p>\n<p>di Rafael Navarro-Valls*<\/p>\n<p>MADRID, mercoled\u00ec, 21 settembre 2011 (ZENIT.org).- La storia del diritto, nel corso del suo lungo divenire, ha raccolto alcune curiosit\u00e0 giuridiche. Mi riferisco a situazioni anomale che sono solitamente rubricate tra quei casi che rendono, talvolta, il diritto una \u201cmissione impossibile\u201d; ci\u00f2 che \u00e8 stato acutamente chiamato \u201ciustopia\u201d. Molte sono di natura processuale, probabilmente perch\u00e9 i sentieri del giurista sono cos\u00ec vari che non di rado alcuni approdano a strade senza uscita.<\/p>\n<p>Temo che tra questi rientri anche il percorso scelto dai consiglieri giuridici di alcune vittime di quel gravissimo delitto che \u00e8 la pedofilia, con il ricorso presentato dall\u2019organizzazione SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) \u2013 la pi\u00f9 grande associazione delle vittime degli abusi commessi dai preti \u2013 contro il Papa Benedetto XVI e diversi Cardinali della Chiesa cattolica.<\/p>\n<p>L\u2019intenzione di attribuire la responsabilit\u00e0 alla Chiesa cattolica, al Santo Padre, o a membri della Curia di Roma, di fatti compiuti in diverse parti del mondo, da persone con la capacit\u00e0 sufficiente ad essere soggetti di responsabilit\u00e0 penale, e dove esistono organi giudiziari in grado di giudicarli, \u00e8 effettivamente un\u2019anomalia giuridica.<\/p>\n<p>Non solo \u00e8 un qualcosa di ingiusto, ma \u00e8 anche una missione impossibile. Qualcosa come \u2013 chiedo scusa per l\u2019analogia, che sempre comporta qualche inesattezza \u2013 se si accusasse il Segretario generale dell\u2019ONU di fatti delittuosi compiuti in uno dei 192 Paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. I colpevoli sono i delinquenti, non le autorit\u00e0 che lottano per sradicare quei delitti.<\/p>\n<p>Il caso di Benedetto XVI \u00e8 particolarmente esemplare: \u00e8 stato il Pontefice che con maggior vigore ha portato avanti la prevenzione e la repressione dei pedofili chierici o religiosi. Certamente un numero contenuto se lo si raffronta alla stragrande maggioranza del clero o dei religiosi che conducono una vita ordinata e irreprensibile.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 qualche mezzo di comunicazione ha avuto la sensibilit\u00e0 di sollecitare a questo Osservatorio giuridico un\u2019analisi del ricorso presentato alla Corte penale internazionale dell\u2019Aja (CPI) \u2013 da non confondere con la Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU \u2013 mi sia concesso di riassumere il mio pensiero. Il lettore mi perdoner\u00e0 se, inevitabilmente, dovr\u00f2 ricorrere a un certo gergo giuridico.<\/p>\n<p>Competenza soggettiva e materiale della Corte penale internazionale. Il caso della Santa Sede.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 un organismo internazionale possa agire \u00e8 richiesto anzitutto che ne abbia competenza e che l\u2019oggetto in questione sia ammissibile. La CPI ha competenza su persone fisiche, maggiorenni, cittadini di Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma del 1998, che ha dato vita alla Corte. Che io sappia, n\u00e9 la Santa Sede, n\u00e9 il Vaticano, figurano tra quegli Stati che l\u2019hanno fatto. In questo senso, la Corte non ha competenza n\u00e9 sul Santo Padre, n\u00e9 sulle circa 450 persone che godono della cittadinanza vaticana, tra cui i Cardinali Bertone, Levada e Sodano, citati nel ricorso. Lo stesso dicasi, per esempio, per gli Stati Uniti o la Cina che, non avendo ratificato lo Statuto di Roma, sono esclusi dal raggio d\u2019azione della Corte.<\/p>\n<p>Solo nel caso in cui il Consiglio di sicurezza dell\u2019ONU ritenesse sussistere un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale \u2013 cosa che ovviamente non sussiste nel caso in questione \u2013 la Corte penale internazionale potrebbe essere chiamata a indagare e giudicare i fatti avvenuti in uno Stato che non abbia aderito allo Statuto di Roma. Questo \u00e8 avvenuto, per esempio, per il genocidio del Darfur (Sudan). Il Paese non aveva aderito allo Statuto, eppure il 31 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza dell\u2019ONU ha adottato la Risoluzione 1593 con cui ha rimesso la questione alla Corte penale.<\/p>\n<p>Riguardo alla materia che \u00e8 oggetto del ricorso (pedofilia esercitata in diverse zone geografiche), sarebbe una forzatura farla rientrare nell\u2019ambito dei crimini contro l\u2019umanit\u00e0 di cui all\u2019articolo 7 dello Statuto della Corte. Non perch\u00e9 manchi la gravit\u00e0, ma perch\u00e9 quell\u2019articolo intende per crimini contro l\u2019umanit\u00e0 quegli atti commessi \u201cnell\u2019ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell\u2019attacco\u201d. Tra questi atti vi possono rientrare alcuni delitti sessuali come la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e \u201caltre forme di analoga gravit\u00e0\u201d. L\u2019esempio classico \u00e8 quello delle gravidanze forzate, perpetrate in massa nei confronti di una determinata etnia, nell\u2019ambito di conflitti armati. Infatti la CPI ha esercitato la sua azione su questo tipo di crimini commessi in Congo, Uganda e nella Repubblica centrale africana.<\/p>\n<p>Tuttavia, qui si tratta di delitti che sarebbero stati commessi da chierici di diverse nazionalit\u00e0, in diversi Paesi. Manca ci\u00f2 che Cuno Tarfusser, giudice della CPI, ha di recente definito come \u201celemento contestuale\u201d, ovvero che quegli atti siano stati commessi nell\u2019ambito di un attacco alla popolazione civile, di carattere sistematico e organizzato, in conformit\u00e0 con la politica di uno Stato.<\/p>\n<p>Dal 2002, anno in cui ha iniziato a funzionare la CPI, sono state presentate circa 8000 denuncie di ogni tipo. Non mi risulta che esista un processo che sia stato aperto per pedofilia con questo contesto.<\/p>\n<p>Complementariet\u00e0 della CPI rispetto ai tribunali nazionali<\/p>\n<p>In via principale \u00e8 il diritto penale di ciascuno dei Paesi interessati ad avere la competenza personale e territoriale. La Corte penale internazionale ha solamente un carattere \u201ccomplementare\u201d rispetto alle giurisdizioni nazionali (articolo 1 Statuto CPI). Per questo, lo Statuto dispone che non sar\u00e0 ammessa una questione penale se \u201csullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o provvedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacit\u00e0 di svolgerle correttamente e di intentare un procedimento\u201d (art.17).<\/p>\n<p>\u00c8 interessante la posizione adottata dalla giurisprudenza nordamericana sulle relazioni tra le diocesi e la Santa Sede in materia di pedofili. Nel 2009, la Corte d\u2019appello per il nono circuito ha deciso, in un\u2019importante sentenza, che non \u00e8 corretto parlare di \u201ccomunicazione o connessione di responsabilit\u00e0 tra le diocesi e\/o i membri del clero interessati e la Santa Sede\u201d (Sentenza John Doe c. Santa Sede, 3 marzo 2009, Corte d\u2019appello per il Nono circuito, ricorso alla Corte suprema negato).<\/p>\n<p>N\u00e9 avrebbe competenza l\u2019altro tribunale dell\u2019Aia, che \u00e8 la Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU, non solo perch\u00e9 la Santa Sede non \u00e8 membro dell\u2019ONU (\u00e8 solo osservatore permanente), ma anche perch\u00e9 la Corte consente solo agli Stati di poter essere parte in causa e non anche a gruppi di persone (art. 34, comma 1, Statuto della Corte internazionale di giustizia dell\u2019ONU).<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 ho avuto modo di spiegare in altre occasioni, ho l\u2019impressione che alcune delle vittime di questi gravi delitti siano oggetto di manipolazione da parte di avversari della Chiesa cattolica. Non si tratta di svalutare il loro dolore e la gravit\u00e0 del delitto. Si tratta di fare in modo che quella naturale indignazione trovi il suo corso pi\u00f9 adatto \u2013 anche giuridico \u2013 nelle giurisdizioni competenti. Ogni manipolazione finisce alla fine per essere smascherata, soprattutto se \u00e8 accompagnata da un ampio spiegamento mediatico.<\/p>\n<p>Il diritto \u00e8 uno strumento molto sensibile di fronte a intenti di questo tipo. Reagisce in modo contundente, rigettando ci\u00f2 che non \u00e8 giusto o ci\u00f2 che \u00e8 ingigantito nelle sue pretese di competenza. Dobbiamo avere fiducia nella giustizia penale delle nazioni in cui questi dolorosi fatti sono stati commessi. Sono sicuro che riceveranno la pena con la dovuta severit\u00e0.<\/p>\n<p>Per il resto, sorprende che il ricorso sia stato presentato immediatamente dopo quel positivo e massiccio consenso espresso per la figura di Benedetto XVI da due milioni di giovani nella GMG di Madrid e immediatamente prima di un complesso viaggio del Papa in Germania.<\/p>\n<p>In conclusione, prevedo, per quell&#8217;infondato ricorso, un rigetto senza palliativi da parte della Corte penale internazionale. Il tema, a mio avviso, sar\u00e0 in futuro considerato come una di quelle rarit\u00e0 giuridiche che ogni tanto si verificano nella storia del diritto.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>*Rafael Navarro-Valls \u00e8 docente della Facolt\u00e0 di diritto dell\u2019Universit\u00e0 Complutense di Madrid e segretario generale della Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci\u00f3n spagnola.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il ricorso contro il Papa all&#8217;Aja, un\u2019anomalia giuridica di Rafael Navarro-Valls* MADRID, mercoled\u00ec, 21 settembre 2011 (ZENIT.org).- La storia del diritto, nel corso del suo lungo divenire, ha raccolto alcune curiosit\u00e0 giuridiche. Mi riferisco a situazioni anomale che sono solitamente rubricate tra quei casi che rendono, talvolta, il diritto una \u201cmissione impossibile\u201d; ci\u00f2 che \u00e8 &#8230; <a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/il-ricorso-contro-il-papa-allaja-un%e2%80%99anomalia-giuridica\/\">Leggi ancora<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/542"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=542"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/542\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=542"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=542"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.circololarocca.it\/larocca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=542"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}