Dichiarazioni anticipate di trattamento, ovvero eutanasia.

Pubblichiamo il resoconto delle sedute della Commissione affari sociali della Camera del 17, 18 e 19 gennaio sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, espressione adoperata per qualificare in modo più accettabile un testo che introduce l’eutanasia .

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 17 gennaio 2017 n.749.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Affari sociali (XII)

Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI .

La seduta comincia alle 12.35.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.  (Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2016.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che giovedì 12 gennaio, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge recanti norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (C. 1142 e abb.). Avverte che sono state presentate circa 3200 proposte emendative (vedi allegato).
Quanto ai criteri per la valutazione dell’ammissibilità di tali proposte emendative, ricorda che trova applicazione l’articolo 89 del Regolamento, ai sensi del quale il presidente ha la facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di emendamenti e di articoli aggiuntivi formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti affatto estranei all’oggetto della discussione.
Come specificato nella circolare del Presidente della Camera sull’istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, l’articolo 89 deve essere applicato nel senso di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo e quelli manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari) o che comunque modifichino in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.
Alla luce dei criteri dianzi esposti, rileva che vi sono alcuni emendamenti presentati dalla deputata Binetti da ritenersi incongrui in quanto richiamano articoli della Costituzione assolutamente inconferenti rispetto al contenuto del provvedimento in oggetto (vedi allegato).
Fa altresì presente che non saranno posti in votazione gli emendamenti aventi natura meramente formale in quanto privi di reale efficacia emendativa.
Avverte che vi è, poi, una serie di emendamenti riferiti al comma 2 dell’articolo 5, di cui è primo firmatario il deputato Bosco, volti a rendere non applicabili le disposizioni di cui al provvedimento in esame a coloro i quali siano stati condannati per determinati reati, senza peraltro specificarne la ratio. Invita, quindi, i presentatori a considerare la possibilità di procedere al loro ritiro in quanto tali emendamenti sembrano presentare profili di incostituzionalità.
Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire da lunedì 30 gennaio 2017. Avverte pertanto che nella giornata di domani, alle ore 14, sarà convocata una riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire l’organizzazione del seguito dell’esame del provvedimento.
Nella giornata odierna potranno svolgersi gli interventi per illustrazione del complesso degli emendamenti, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Regolamento.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), intervenendo sull’ordine dei lavori, invita la presidenza a concedere ai membri della Commissione un tempo congruo, prima dell’avvio della discussione, per valutare le implicazioni delle inammissibilità comunicate dal presidente.

Mario MARAZZITI, presidente, nel fare presente che è facoltà della presentatrice un’eventuale richiesta di riesame delle pronunce di inammissibilità del presidente entro le ore 19 della giornata odierna, ritiene che non vi siano impedimenti affinché nella giornata odierna si proceda allo svolgimento di interventi sul complesso degli emendamenti.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si associa alla richiesta formulata dal collega Calabrò, rilevando come non sia opportuno forzare i tempi della discussione, posto che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo è stato detto che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il prossimo 30 gennaio è prevista solo in caso di conclusione dei lavori da parte della Commissione.

Mario MARAZZITI, presidente, ribadendo che sarà l’Ufficio di presidenza della Commissione, nella seduta di domani, a definire l’organizzazione dei lavori tenuto conto del fatto che il provvedimento è inserito nel calendario dell’Assemblea senza la clausola «ove concluso dalla Commissione», manifesta fin da ora l’intenzione di non voler comprimere affatto i tempi del dibattito. Ritiene in ogni caso che la pronuncia di inammissibilità appena resa per i suoi contenuti non condizioni assolutamente la possibilità per i singoli deputati di svolgere interventi sul complesso degli emendamenti, come attesta anche il fatto che la stessa deputata Bonetti, presentatrice delle proposte emendative in oggetto, ha chiesto di intervenire in questa fase.

Paola BINETTI (Misto-UDC) manifesta stupore per il fatto che in questo caso siano stati dichiarati inammissibili solo emendati a sua firma, peraltro in un numero assai consistente. Si interroga pertanto sulle ragioni di tale scelta che potrebbe far pensare ad un atteggiamento aprioristico nei confronti delle proposte emendative da lei presentate. Si riserva, in ogni caso, di verificare il corposo elenco fornito dalla presidenza, al fine di verificare l’assenza di preclusioni di merito in relazione a questioni eticamente sensibili avvalendosi, qualora ve ne siano gli estremi, della possibilità di presentare una richiesta di riesame alla presidenza.
Ricorda, quindi, di essersi occupata con impegno del tema del «fine vita» sin dalle passate legislature, a partire dalla XV, quando faceva parte del Senato.
Passando al merito del testo in discussione, frutto di un lavoro non indifferente svolto in sede di Comitato ristretto, sottolinea che esso a suo avviso «liquiderebbe» alcuni aspetti estremamente delicati in maniera troppo superficiale. Al riguardo, richiama in primo luogo il tema delle pratiche salva vita, inclusa la nutrizione e l’idratazione artificiali, considerate erroneamente trattamenti sanitari e non attività destinate esclusivamente ad assicurare la sopravvivenza. Reputa particolarmente grave la scelta di non porre alcun limite alla rinuncia ai trattamenti salva vita, evidenziando il forte rischio, anche al di là delle intenzioni di qualcuno, che in tal modo si rendano possibili pratiche eutanasiche.
Fa presente che in molti casi quando un paziente afferma di non farcela più in realtà non manifesta un desiderio di morte ma una richiesta di aiuto. Il testo in esame non affronta la complessità di tale richiesta, così come trascura potenziali situazioni di depressione alla base di certe affermazioni.
Pone inoltre in risalto l’assurda contraddizione tra il dovere di impedire ad un malato ospedalizzato di gettarsi da una finestra e la possibilità, da parte del medico, di acconsentire alla rinuncia a qualunque pratica salva vita, che avrebbe tuttavia conseguenze analoghe a quelle che si intendono scongiurare nel primo caso.
Nel rilevare che occorre non banalizzare il tema delle espressioni utilizzate nel testo, a cominciare dalla scelta di prevedere «disposizioni» anticipate di trattamento, invita a considerare con attenzione quanto accade in realtà come il Belgio e i Paesi Bassi, dove si è ormai giunti a consentire di praticare l’eutanasia anche in relazione a persone minorenni e si sviluppano strumenti di dubbia utilità come il congelamento di malati terminali.
Un’altra riserva, che trova riscontro anche in alcune proposte emendative da lei presentate, riguarda la scarsa attenzione prestata dal testo in discussione al ruolo del medico e al diritto all’obiezione di coscienza. Non vengono riconosciute le competenze e le responsabilità derivanti dall’applicazione del codice deontologico, lasciando ai medici una funzione quasi notarile. Non viene inoltre concessa la necessaria attenzione al tema della collegialità delle pratiche mediche, con i conseguenti problemi rispetto all’attribuzione di responsabilità.
Sottolinea che il predetto testo non individua il necessario punto di equilibrio per quanto concerne il rispetto delle volontà dei minori e delle persone legalmente incapaci, ricordando, in relazione a questi ultimi, la differenza tra decisioni in campo patrimoniale e scelte che investono profili inalienabili della persona umana. Altro punto critico è rappresentato dalla scarsa chiarezza del rapporto tra il medico e l’istituzione sanitaria in cui si trova ad operare, considerando che nei casi oggetto del provvedimento alcune responsabilità investono profili di tipo penale.
Un altro aspetto sul quale, a suo avviso, il testo unificato non fa sufficiente chiarezza riguarda le modalità di ricostruzione delle disposizioni di volontà (DAT), che sono modificabili in qualsiasi momento, fino all’ultimo. Il problema è che non si capisce come potrà conciliarsi la manifestazione di volontà fatta da ultimo con mezzi non registrabili con quella, magari contraria, resa per iscritto e debitamente registrata. A suo parere, su tale punto, il testo in esame non tiene nel dovuto conto l’evoluzione della consapevolezza esistenziale di ciascuno, a seconda delle situazioni vissute.
Un altro aspetto che, a suo giudizio, richiederà interventi emendativi riguarda la figura del medico, che esercita normalmente la sua professione non per aiutare il paziente a morire ma nel senso diametralmente opposto. Il testo unificato non approfondisce tale problematica, così come quella rappresentata dalla possibilità che le DTA siano fatte da un malato di patologie neurodegenerative.
In conclusione, richiama la necessità di porre rimedio, attraverso l’approvazione di opportuni emendamenti, all’estrema superficialità del testo unificato in oggetto, che liquida in maniera alquanto semplicistica tutti i nodi più scabrosi evidenziati.

Mario MARAZZITI, presidente, intende rassicurare l’onorevole Binetti sul fatto che le questioni poste nell’intervento appena svolto sono oggetto di numerosi emendamenti da lei stessa presentati che la presidenza ha ritenuto sicuramente ammissibili e che, pertanto, saranno discussi e votati dalla Commissione. Precisa quindi che la valutazione di inammissibilità riguarda alcune serie di emendamenti che fanno riferimento ad articoli della Costituzione assolutamente inconferenti rispetto ai temi trattati dal provvedimento in oggetto tra cui quelli attinenti alle funzioni degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale dello Stato. Diversamente, sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti che richiamano articoli della Costituzione non estranei al contenuto del provvedimento.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) si dichiara stupita del fatto che il testo unificato in esame non tenga conto del ricco dibattito svolto sulla materia nelle scorse legislature e, in particolare, in quella precedente, quando il Parlamento fu chiamato a intervenire per dirimere il caso di Eluana Englaro la cui complessità aveva causato un’aperta diversità di vedute tra le istituzioni. Ricorda che l’approvazione della proposta di legge, a prima firma Calabrò, raccolse un amplissimo consenso anche tra le opposizioni, anche se non fu applicata perché la morte della Englaro sopraggiunse prima.
Esprime stupore per il fatto che di quel dibattito il testo unificato oggi all’esame non recepisca nulla nemmeno sul piano tecnico e si caratterizzi, anzi, per la sommarietà e la superficialità di alcune disposizioni. Fa riferimento, in particolare, a quelle riguardanti la revoca o il cambiamento della manifestazione di volontà – sulla cui applicabilità esprime forti dubbi –, la possibilità di richiedere la sospensione della idratazione e della nutrizione nonché la mancata previsione della possibilità per il medico di esercitare l’obiezione di coscienza. Su tale ultimo punto osserva che, così come la legge sull’aborto, anche il provvedimento in esame, avendo indiscutibilmente un carattere eutanasico, debba prevedere espressamente la possibilità dell’obiezione di coscienza per il medico, che, al contrario, appare vincolato oltre la deontologia professionale e oltre quanto richiesto a qualsiasi altra figura professionale. Per di più, spingendo alle estreme conseguenze il dettato del testo, potrebbe risultare possibile addirittura l’obbligo per il medico di applicare qualsiasi terapia richiesta dal paziente quali, ad esempio, l’omeopatia o il metodo Stamina. Precisa di aver preferito, tuttavia, non presentare specifici emendamenti su tale punto in quanto è fiduciosa che il dibattito che si svolgerà nel prosieguo dell’esame del testo unificato porterà ad una riconsiderazione dell’intera problematica.
Ancora, reputa insoddisfacenti e difficilmente applicabili le disposizioni che riguardano la registrazione delle disposizioni di volontà del paziente, che appaiono non pienamente in grado di garantire la sua privacy. In linea generale, osserva che il testo unificato, peccando di faciloneria ed essendo di natura eutanasica, non tiene conto neanche del dibattito affrontato in sede di Comitato nazionale per la bioetica, che ha ritenuto possibile, diversamente da quanto affermato in ambito cattolico, la possibilità di conciliare con un provvedimento legislativo la libertà del paziente, la deontologia del medico e il favor vitae. Infine, dopo avere ricordato che il caso Englaro poté trovare soluzione solo al di fuori del Sistema sanitario italiano, teso alla cura del paziente e non alla sua morte, auspica che la Commissione conduca in questa fase dell’esame del testo un dibattito più approfondito di quello già condotto, senza tuttavia perdere ulteriore tempo.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), pur non facendo più parte della XII Commissione, ha ritenuto di dovere intervenire nel dibattito, vista la portata enorme del provvedimento in esame. Esso muove da premesse apparentemente condivisibili, quali, ad esempio, il consenso informato, la pianificazione delle cure, la possibilità di dichiarare anticipatamente la propria volontà, ma finisce per introdurre nella professione medica, nell’ordinamento penale e nella Costituzione cambiamenti che definisce rivoluzionari, nel senso deteriore del termine, con una superficialità tale da restare perplessi. Osserva, altresì, che il testo unificato interviene su un argomento rispetto al quale, da tempo, si è giunti ad ammettere limiti all’accanimento terapeutico e a promuovere il ricorso alle cure palliative, volte ad accompagnare il paziente nel suo decorso. Al contrario, il provvedimento, anche se potrà essere profondamente emendato, appare improntato non alla scelta di lenire la sofferenza umana ma a quella di dare la morte, in nome dell’esaltazione acritica del principio – esercitabile anche per conto terzi – di autodeterminazione, eretto, a suo avviso, a totem, inattaccabile anche alla luce della tutela costituzionale della vita. Rileva, inoltre, che il testo comporta anche un vero e proprio snaturamento delle professioni del medico e dell’infermiere, cui potranno essere richieste azioni la cui conseguenza diretta è la morte, non la salute, del paziente, sovvertendo dalle fondamenta i principi di Ippocrate su cui si basa da sempre l’alleanza tra medico e paziente. Il provvedimento, poi, introduce, a suo avviso, una distorsione nell’ordinamento penale, laddove sembra attribuire una veste del tutto particolare a quello che definisce un reato di istigazione al suicidio ovvero di omicidio di persona consenziente, perpetrato dal medico con la sospensione della idratazione e della nutrizione, in contraddizione con la previsione nel codice penale dell’ipotesi di omissione di soccorso nel caso di mancato intervento per sventare un tentativo di suicidio. Infine, il testo appare porsi in contrasto anche con i principi della Costituzione, che considera la vita un valore per la collettività meritevole di tutela.
A suo giudizio, l’impianto del provvedimento è da ricondursi all’erronea qualificazione dell’idratazione e della nutrizione quali vere e proprie terapie. Ricorda che esse erano considerate prestazioni di assistenza di base fino al 1990, quando, chiamata a pronunciarsi sul caso di una disabile grave, la Corte suprema degli Stati Uniti decretò la possibilità di affrettare la morte della paziente sospendendo tali prestazioni, considerandole alla stregua di terapie vere e proprie. Pertanto, il testo in esame, che prevede la possibilità di sospendere l’idratazione e la nutrizione, è un testo eutanasico, che nulla ha a che fare con la doverosa attenzione alla umana sofferenza. Passa, quindi, a sottolineare i punti che, a suo avviso, sono dimostrativi dell’erroneità di una simile impostazione. Fa riferimento, in primo luogo, alla prevista possibilità che la disposizione della volontà – e sottolinea al riguardo che nemmeno la Convenzione di Oviedo, non ratificata dall’Italia, utilizza tale termine – sia fatta da persone la cui capacità e libertà di espressione non è stata verificata. Ricorda poi la previsione sulla possibilità di recuperare le disposizioni di volontà in precedenza espresse, senza che si faccia chiarezza sul loro ordine di priorità. Stigmatizza anche la mancata introduzione di limiti specifici alla libertà di ciascuno di disporre della propria vita come un bene esclusivamente personale. Osserva la gravità di permettere a chi esercita la responsabilità legale di soggetti affetti da gravi handicap di chiedere, anche in buona fede, la sospensione dell’idratazione e dalla nutrizione. Sempre con riferimento al vizio di volontà nelle persone malate, rileva che il crescente invecchiamento della popolazione, unito alla certificata tendenza alla denatalità, comporterà per l’Italia l’obbligo di affrontare il problema dell’aumento esponenziale dei soggetti affetti da patologie neurodegenerative, che, sulla base del provvedimento in esame, potrebbe essere risolto, come già teorizzato da Cunningham nel 1983, con la sospensione dell’idratazione e della nutrizione. Ancora, la vincolatività della disposizione anticipata di trattamento (DAT), prevista dal testo, potrebbe obbligare il medico a causare la morte del paziente, con un’interpretazione aberrante della deontologia professionale di cui, purtroppo, gli ordini professionali, inquinati dalla politica, non sembrano preoccuparsi. A suo avviso, il provvedimento si pone su un terreno alquanto scivoloso, prevedendo, a colpi di maggioranza, che la vita è un bene disponibile: i successivi cambi di maggioranza potrebbero spostare ulteriormente in avanti tale confine, rendendo l’eutanasia omissiva disponibile per tutti.
Ritiene pertanto che tale mentalità – eccessivamente propensa a concepire con facilità la morte delle persone – se trasfusa in un provvedimento di legge rischia di rendere ridicolo lo stesso legislatore, come avvenuto di recente in California, dove è stato varato un atto che avalla di fatto forme di suicidio assistito. Auspica in conclusione che la contrarietà espressa da più parti verso il testo in esame induca la Commissione ad avviare, con un approccio ispirato al buon senso, una seria attività emendativa in relazione ai profili più critici, quali ad esempio quelli da lui stesso poc’anzi elencati.

Giovanni MONCHIERO (CI), nel richiamare i principi ispiratori che hanno portato alla predisposizione del testo unificato in materia di disposizioni anticipate di trattamento, a suo avviso equilibrato e sintetico, che reca un impianto normativo chiaro, semplice e dalla portata rivoluzionaria, precisa che sono state volutamente escluse dal suddetto provvedimento talune disposizioni riferibili a quei temi etici che avrebbero comportato un acceso dibattito e ne avrebbero altresì reso più complesso l’esame in Commissione. Auspica quindi che sia possibile recuperare il clima di condivisione che ha portato all’elaborazione del testo unificato in esame, il cui principale obiettivo è quello di creare un nuovo rapporto tra medico e paziente. Manifesta quindi disponibilità a valutare positivamente talune proposte di modifica degli aspetti maggiormente critici del suddetto provvedimento, pur ritenendo che la scelta di presentare circa 3.200 proposte emendative rappresenti un chiaro segnale della volontà politica da parte di alcuni gruppi parlamentari.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede chiarimenti circa il prosieguo dei lavori della Commissione e sulla possibilità per i deputati di iscriversi a parlare sul complesso delle proposte emendative presentate.

Mario MARAZZITI, presidente, rispondendo alle questioni poste dall’onorevole Piazzoni, segnala l’opportunità di sapere quanti deputati intendono iscriversi a parlare sul complesso delle proposte emendative presentate entro l’inizio della seduta di domani, in modo da poter organizzare i tempi da dedicare a questa fase dell’iter.

Donata LENZI (PD), relatrice, concorda sulla proposta del presidente di consentire ai deputati di iscriversi a parlare sul complesso degli emendamenti entro la seduta di domani, anche alla luce dell’assenza nella seduta odierna di rappresentanti di tutti i gruppi.

Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.10.

 

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 18 gennaio 2017 n.750.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Affari sociali (XII)

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2017.

Daniela SBROLLINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri hanno avuto inizio gli interventi per l’illustrazione del complesso degli emendamenti. Prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire in questa fase, avverte che nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima della seduta, si è stabilito di concludere la discussione sul complesso degli emendamenti entro la seduta di domani, giovedì 19 gennaio, a partire dalle ore 10, con eventuale prosecuzione pomeridiana, dalle ore 14.
Da, quindi, la parola al deputato Calabrò.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) segnala preliminarmente che il provvedimento in esame, lungi dal presentare quel carattere rivoluzionario che alcuni colleghi gli attribuiscono, reca alcune disposizioni che non migliorano affatto le condizioni dei pazienti ed in particolare non incidono sulla qualità delle informazioni sulla base delle quali è possibile raggiungere il cosiddetto consenso informato, ossia maturare le scelte sulle terapie che i pazienti dovranno seguire e sull’evoluzione delle condizioni fisiche alla quale questi vanno incontro. Nel sottolineare altresì come si stia concretizzando un’inappropriata equiparazione tra libertà e diritti delle persone, lamenta come nel testo sia presente una grave deriva in materia di dignità dei pazienti laddove si lascia intendere che le persone non più in grado di manifestare la propria volontà, con deficit della capacità di intendere e di volere, siano in qualche modo da considerarsi soggetti di «secondo piano» rispetto agli altri.
Ritiene altresì che nel testo in esame manchi chiarezza sulla definizione del momento in cui le disposizioni anticipate di trattamento acquisiscono efficacia, atteso che queste potrebbero iniziare a produrre i loro effetti anche per quei pazienti per i quali vi è la possibilità che la perdita delle capacità di intendere e di volere sia ancora reversibile. A tal riguardo, reputa che sia necessario approfondire quali evidenze cliniche siano da considerarsi adeguate al fine di stabilire con esattezza il momento in cui le dichiarazioni anticipate di volontà del paziente possano ritenersi efficaci.
Sottolinea, inoltre, che il testo prevede la possibilità di sospendere la nutrizione e l’idratazione artificiali, ritenendo che ciò in qualche modo rappresenti l’introduzione di una forma di suicidio assistito realizzata con l’ausilio del Servizio sanitario nazionale. Osserva che il fatto di aver reso vincolanti per il medico le disposizioni anticipate di trattamento sostanzialmente svilisca il ruolo di quest’ultimo, il cui apporto invece dovrebbe essere di fondamentale importanza per il paziente nel processo di raggiungimento di un pieno consenso informato.
Rileva infine che il ruolo del fiduciario, così come configurato nel testo in esame, non abbia una valenza reale, reputando preferibile che tale figura abbia maggiori capacità di interlocuzione con il medico, sempre rispettando le scelte del paziente, ma sulla base di scelte attuali e aggiornate.
Auspica in conclusione che la Commissione voglia approfondire le problematiche poste, apportando al testo le modifiche ritenute più necessarie.

Maria AMATO (PD) respinge in premessa le critiche di superficialità rivolte al provvedimento in esame, così come ritiene inappropriati i rilievi circa una presunta intenzione «malvagia» sottesa alle misure da esso recate, atteso che tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Commissione in materia lo hanno fatto sia mettendo a disposizione il loro bagaglio di esperienze sia sulla scorta di specifici casi clinici che hanno scosso il nostro Paese. Ricorda inoltre che nel corso dell’iter sul testo unificato in esame la Commissione ha proceduto alle audizioni di numerosissimi esperti in materia e di organizzazioni del settore, ritenendo che ciò testimoni la volontà del legislatore di valorizzare la centralità della persona e di prestare la massima attenzione all’esigenza di garantire ai cittadini cure adeguate e di consentire ai pazienti di maturare un pieno consenso informato, ossia di ottenere informazioni precise sulle terapie che sono chiamati a seguire e sull’evoluzione delle proprie condizioni fisiche legate alla patologia dalla quale sonno affetti. Reputa infondata pertanto l’accusa che dietro al provvedimento in esame, come sottolineato da alcuni colleghi, vi sia la volontà di perseguire una filosofia di morte.
Affrontando nel merito il provvedimento, ritiene positivo aver attribuito il giusto valore al tempo di cura ed alla relazione tra paziente e medico, il cui ruolo a suo avviso non è affatto svilito dalle misure introdotte in materia. Giudica altresì importante aver creato le condizioni affinché quei pazienti che rifiutano talune terapie non si sentano soli, sostanzialmente abbandonati dal Servizio sanitario nazionale. Sottolinea inoltre che le disposizioni anticipate di trattamento previste dal testo in esame sono modificabili e revocabili in ogni momento e che tale complesso di disposizioni consente ai pazienti di affrontare il proprio futuro con maggior serenità, garantendo il rispetto delle loro volontà nel momento in cui dovesse venir meno la capacità di intendere e volere. Richiama quindi l’attenzione sulle condivisibili misure finalizzate a prevedere un ruolo idoneo per il fiduciario della persona dichiarante, sottolineando come sia stata prevista la possibilità che tale soggetto possa rivedere talune scelte qualora sopraggiungano rilevanti novità terapeutiche. Reputa importante inoltre precisare che per eutanasia si intende specificamente l’azione volta a procurare la morte, mentre dichiarare anticipatamente le proprie volontà, come previsto dal testo in esame, serve a far sì che queste siano rispettate anche qualora l’evolversi della malattia non consenta più al paziente di esprimersi chiaramente. Ritiene importante ricordare, come sottolineato anche da molte associazioni di categoria come ad esempio la SIAARTI, che garantire il rispetto della volontà delle persone, fa sì che si riconosca la loro caratteristica di esseri umani anche quando la malattia potrebbe prendere il sopravvento. Sottolinea infine che prendersi cura del malato e rispettare le sue volontà non equivale affatto e nella maniera più assoluta ad avvalorare intenti eutanasici, precisando che il testo che la Commissione è chiamata ad esaminare è equilibrato e reca principi innovatori, basati su una visione più umana del Servizio sanitario nazionale, soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili.

Teresa PICCIONE (PD), nel far notare che la materia in discussione appare delicata e di difficile regolamentazione, ritiene che il testo in esame, pur essendo la testimonianza di uno sforzo importante compiuto per tenere conto di diversi fattori, presenta alcuni profili di criticità su cui intende soffermarsi. Fa riferimento, anzitutto, all’articolo 1, in materia di consenso informato, inteso nel testo, al comma 2, come atto fondante della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Ritiene che tale formulazione sia riduttiva, atteso che tale relazione, a suo avviso, si fonda anche su altri elementi fondamentali che andrebbero adeguatamente considerati, tra cui richiama l’anamnesi, la presa in carico del paziente, la capacità di ascoltarlo e accompagnarlo lungo il percorso terapeutico.
Si sofferma, quindi, sul comma 9 del medesimo articolo 1, laddove si prevede che il tempo di comunicazione tra medico e paziente sia da considerarsi tempo di cura, facendo notare che tale condivisibile disposizione rischia di essere inapplicabile, considerate le significative problematiche che affliggono il Servizio sanitario nazionale, suscettibili, a suo avviso, di ritardare spesso i tempi di intervento terapeutico. Esprime poi perplessità sulla parte del testo che prevede la possibilità per il paziente di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario o singoli atti del trattamento, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, disposizione che, a suo avviso, pone rilevanti questioni nel caso di paziente incapace di autodeterminarsi. Non comprende poi il motivo per cui occorra esplicitare tali pratiche laddove esse si considerino rientranti nei trattamenti sanitari, facendo notare che qualora, al contrario, le si ritenesse non comprese in tale categoria, andrebbe comunque specificata meglio la loro definizione.
Dopo aver rilevato l’esigenza di prevedere, all’articolo 2, maggiori strumenti di garanzia a tutela dei minori e degli incapaci, si sofferma sull’articolo 3, evidenziando la necessità di migliorare il testo affinché le disposizioni anticipate di trattamento siano redatte con modalità tali da garantire effettivamente gli operatori medici da rischi di responsabilità professionale.
Quanto all’articolo 4, pur condividendo l’idea di valorizzare le determinazioni del paziente, rileva l’esigenza che la pianificazione delle cure sia realmente condivisa con il medico, per il quale altrimenti potrebbero porsi problematiche inerenti ad eventuali ipotesi di responsabilità professionale.
Auspica, in conclusione, che siano prese in considerazione le sue proposte di modifica al testo, in vista di un suo miglioramento complessivo.

Matteo MANTERO (M5S) si riserva di intervenire nella seduta successiva, auspicando che vi sia un interesse maggiore da parte di quei deputati che, una volta intervenuti in ufficio di presidenza, hanno preferito allontanarsi dall’aula della Commissione, pur avendo essi stessi richiamato nella predetta sede l’importanza del dibattito.

Daniela SBROLLINI (PD), presidente, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani, giovedì 19 gennaio.

 

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 19 gennaio 2017 n.751.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Affari sociali (XII)

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2017.

Matteo MANTERO (M5S) reputa doveroso premettere che le accuse sulla ristrettezza dei tempi a disposizione per la discussione del provvedimento appaiono destituite di fondamento, atteso che il dibattito sui temi del cosiddetto fine vita è ormai in corso già dalla scorsa legislatura e che semmai occorre procedere quanto prima a colmare un vuoto legislativo che alcuni casi eclatanti come quello di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro hanno portato anche all’attenzione dell’opinione pubblica. Ricorda inoltre che la Commissione ha proceduto ad ulteriori approfondimenti, in particolare allo svolgimento, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento, di un ampio ciclo di audizioni di esperti e di associazioni di categoria, che hanno contribuito positivamente a fugare taluni dubbi su argomenti importanti. Ad esempio, ricorda che è chiaramente emerso come nutrizione e idratazione artificiali debbano considerarsi a tutti gli effetti dei trattamenti medici, in ordine ai quali il paziente, sulla base del principio di inviolabilità del corpo, dovrebbe avere libertà di scelta.
Osserva inoltre che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), se sono vincolanti quando il paziente ha ancora la capacità di intendere e di volere, dovrebbero esserlo anche dopo che tali facoltà sono venute meno. Ricorda quindi, in riferimento a talune critiche rivolte al testo unificato in esame, che lo stesso è stato votato praticamente all’unanimità in sede di Comitato ristretto e, pur considerandolo migliorabile, ritiene che la presentazione di oltre tremila proposte emendative, frutto di una chiara volontà ostruzionistica, di fatto ostacoli fortemente tale possibilità di modifica, evidenziando al contrario la volontà di portare avanti battaglie dettate esclusivamente da un’appartenenza politica divenuta oramai anacronistica. Auspica a tal riguardo che sia possibile recuperare un clima costruttivo che consenta di portare all’approvazione di un testo ampiamente condiviso.
Precisa infine che, avendo l’obiettivo di assicurare il massimo rispetto della dignità della persona, nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di decidere per altri qual è il livello di sofferenza che questi debbono sopportare. Piuttosto, è necessario creare un contesto normativo grazie al quale chiunque – in materia di terapie mediche – possa essere messo nelle migliori condizioni per decidere cosa sia meglio per sé.

Alessandro PAGANO (LNA) ritiene che il provvedimento in esame non sia condivisibile sotto alcun punto di vista e che lo stesso costituisca di fatto un vero e proprio attacco all’uomo in quanto tale.
Precisa che tale atteggiamento è frutto di una visione antropologica che nella società moderna è fortemente mutata nel tempo, passando da una concezione prevalentemente basata sulla situazione economica ad una concezione prevalentemente libertaria, una sorta cioè di «cultura del desiderio» nella quale il valore sacro della vita risulta sminuito. Ricorda che tale processo ha preso piede a livello globale a partire dai movimenti del ’68, allorquando si è avviata una mutazione della società che, passando per uno svilimento del valore della vita e del modello di famiglia in senso classico, è giunta ai giorni nostri a considerare con favore l’eutanasia. Ricorda quindi al collega Mantero che il dibattito sul «fine vita» è in corso in maniera costruttiva ormai da tre legislature, ma che l’accelerazione improvvisa data al provvedimento in esame fa emergere una palese discrasia tra il Parlamento ed il Paese reale, nel quale si registrano posizioni decisamente differenti su tali materie. Ricorda che è in discussione infatti l’idea di vita, e che questa non può essere trattata come un qualsiasi argomento politico, al quale applicare le logiche di maggioranza. Reputa inoltre inaccettabile la tesi che viene portata avanti nel dibattito in corso, sulla base della quale non sarebbe possibile decidere sulla vita degli altri e che i cittadini devono essere lasciati liberi di decidere su determinati aspetti, ricordando al riguardo le pessime esperienze che si sono registrate in alcuni paesi del nord Europa, dove si è registrata una sorta di escalation dei valori eutanasici che ha portato addirittura alla realizzazione di veri e propri kit attraverso i quali i malati possono darsi la morte. Ricorda invece che di solito chi attribuisce un così scarso valore alla vita – tanto da ricorrere a questi strumenti di morte – è colui che si trova in una condizione di estrema solitudine, ricordando al riguardo l’esperienza degli anziani, i quali conservano più a lungo il loro equilibrio mentale allorquando vivono in contesti sociali di gruppo, come le famiglie o le comunità.
Osserva pertanto che una tale concezione della vita non è assolutamente un segno di civiltà, non è frutto di una estrema pietà, ma è soltanto il risultato di una volontà libertaria, tesa a poter fare tutto ciò che si vuole: ritiene però che si dovrebbe affermare in maniera netta che vi sono degli aspetti indisponibili relativi alla vita degli individui. Precisa quindi che tali atteggiamenti a suo avviso sono conseguenza di un progetto globale – quasi una sorta di complotto – finalizzato a destrutturare antropologicamente l’umanità, che si intende realizzare distruggendo economicamente il ceto medio (come sta avvenendo attualmente in Italia) e promuovendo droghe, aborto, eutanasia, sterilizzazioni di massa, libertà di gioco e prostituzione.
Tornando al merito del provvedimento, osserva che alimentazione e idratazione artificiali non possono considerarsi terapia, e ritiene grave e criminale consentire con facilità la loro sospensione e così facendo impartire notevoli sofferenze e portare i pazienti ad una morte atroce. Ritiene in conclusione che l’inaccettabile testo unificato in esame sia frutto di un Parlamento sbilanciato, ed auspica che la Commissione voglia approfondire alcuni aspetti del predetto testo, sui quali il suo gruppo è disponibile a discutere, a patto che la maggioranza manifesti disponibilità al dialogo. In particolare, segnala la necessità di chiarire la differenza tra dichiarazioni e disposizioni anticipate di trattamento, specificando meglio il ruolo del medico e ritiene necessario inoltre approfondire i temi della qualità della vita correlata alle cure palliative, della possibilità di sospendere idratazione e nutrizione artificiali e specificare meglio le disposizioni concernenti la relazione tra paziente e medico.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) osserva in premessa che da molti anni oramai è in atto un intenso e sentito dibattito all’interno della società italiana, del mondo medico-scientifico, associazionistico e del Parlamento sul grande tema, che riguarda in primo luogo la libertà di coscienza di ogni cittadino, del diritto alla vita e del modo in cui lo Stato possa o debba intervenire sul piano normativo in materia di fine vita, soprattutto quando a essere direttamente interessate siano persone che non sono purtroppo in grado di badare a se stesse e non hanno più la possibilità di esprimere le proprie volontà. Il caso più evidente riguarda coloro che, come avvenuto nella dolorosa vicenda di Eluana Englaro, si trovano in stato vegetativo permanente. Sullo sfondo di questo ampio dibattito vi è una serie di domande assolutamente centrali e delicate che, in definitiva, da sempre assillano la coscienza umana e impegnano la religione, la filosofia, la sociologia e la medicina.
Si tratta di interrogativi di enorme portata etica, morale e – per chi professa un credo – religiosa; ma si tratta anche di interrogativi che investono direttamente il ruolo dello Stato e il suo rapporto con la vita dei suoi cittadini, e rispetto ai quali le sensibilità presenti nella società italiana sono ovviamente le più varie. Inevitabilmente, il punto di vista di chi ha un proprio caro in stato di coma irreversibile non può essere lo stesso di un osservatore esterno. Allo stesso tempo, però, ritiene che ciascuno debba pensare con la propria testa ed essere consapevole che la difficoltà di stabilire un confine tra eutanasia e non accanimento terapeutico non può essere un alibi perché il legislatore non assolva al proprio compito di dettare regole chiare e certe in modo da riempire quel pericoloso vuoto normativo nel cui ambito, per esempio, si sviluppò la tragica vicenda Englaro.
Ricorda che, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, quello al non accanimento terapeutico è un diritto intangibile; allo stesso tempo, non si può dimenticare che compito della medicina è quello di fare il possibile per salvare vite umane. A tale fine, la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) deve avere contenuti e limiti ben stabiliti.
Ritiene inoltre che in materia vi siano dei principi irrinunciabili; infatti quelle della rinuncia all’accanimento terapeutico o la volontà di prendere provvedimenti per calmare i dolori (medicina palliativa) sono scelte fondamentali strettamente connesse al principio del cosiddetto consenso informato; il secondo principio è che il non accanimento terapeutico è cosa ben diversa dall’eutanasia, che non può essere in alcun modo accettata e deve anzi essere punita sul piano penale; il terzo principio è che idratazione e alimentazione, pur se somministrate per via artificiale a persone non più in grado di provvedere a se stesse, non possono e non potranno mai essere considerate come forme di accanimento terapeutico; il quarto principio è relativo all’importanza della collaborazione, in un clima di serenità e di fiducia, tra il medico e il fiduciario. Ciò è assolutamente fondamentale nell’ambito della cosiddetta alleanza terapeutica; il quinto principio è che la professionalità dei medici debba essere salvaguardata ed essi, che devono agire in scienza e in coscienza, non possono essere visti come meri «esecutori» di una volontà loro imposta.
In relazione a questi cinque principi, ritiene che il testo unificato in esame non dia risposte adeguate o addirittura – è il caso del tema delicatissimo dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali – dia risposte negative su cui si augura che, con gli emendamenti a firma dei Conservatori e Riformisti ma anche con quelli presentati da altri colleghi di diversa appartenenza politica che si muovono in direzione analoga pur con sfumature e differenze, sia possibile intervenire.
Passando ad illustrare gli emendamenti presentati dalla componente alla quale appartiene, richiama l’articolo premissivo 01.01 che, se approvato, ribalterebbe l’approccio dell’intero testo unificato all’esame della Commissione. Con questa proposta emendativa si propone di premettere un nuovo articolo che riconosca e tuteli la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata ai sensi della legge. Evidentemente, da questo primo emendamento discende la piena contrarietà del suo gruppo all’attuale articolo 1, rispetto al quale interverrebbe l’emendamento soppressivo 1.6. Nella consapevolezza che questo obiettivo risulta complesso, evidenzia il secondo emendamento a suo avviso fondamentale, recante il numero 1.60 – sostitutivo dell’intero articolo 1.
Nell’illustrare gli altri emendamenti presentati dal suo gruppo, si sofferma sul tema – purtroppo trattato in modo divisivo nel testo unificato – dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale. Raccomanda all’attenzione del relatore e di tutti i commissari l’emendamento 1.47, che come anche l’emendamento 1.45, si pone l’obiettivo di affermare che idratazione e alimentazione artificiali sono forme di sostegno vitale e non rientrano tra i trattamenti sanitari.
Ritiene che si tratti un tema centrale, trattato anche da un emendamento riferito ad un altro articolo – 3.8 – che interviene nella parte in cui si vorrebbe includere l’alimentazione e l’idratazione artificiale nel novero dei trattamenti sanitari comprendendoli nelle DAT. Più in generale, ancora con riferimento al comma 5 dell’articolo 1, segnala l’emendamento soppressivo 1.36, così come l’emendamento 1.37, che intende intervenire dove si afferma che l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico. Tale aspetto si ricollega a suo avviso al tema del ruolo del medico, che è un soggetto attivo e pensante che si muove secondo la sua deontologia professionale e con l’obiettivo di salvare e curare, dove possibile, in base alle condizioni del suo paziente e dagli sviluppi della scienza medica. Ecco perché – insieme all’emendamento 1.47, sul tema delicato dell’obiezione di coscienza – segnala, in particolare, gli emendamenti 1.28, sulla deontologia del medico, e 1.34 con cui si stabilisce che le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene se seguirle o no. Considera importante, infine, a tale riguardo l’emendamento 1.46, che modifica l’attuale comma 2 dell’articolo 1, dove si afferma in modo incompleto che «nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari»; la sua proposta è che tale periodo vada integrato prevedendo invece che «nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza».
Ritiene utile richiamare anche gli emendamenti 1.42, 1.41, in base ai quali in caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell’azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista rianimatore.
Evidenzia, in particolare, l’emendamento 1.32, che si riferisce all’articolo 1, comma 4, per stabilire in modo chiaro e limpido attraverso quali strumenti debba formarsi il consenso informato. Segnala anche l’emendamento 3.42, interamente sostitutivo dell’articolo 3, gli emendamenti 3.373, 3.9 e 3.10, l’emendamento 3.29, che richiama la necessità di una chiara e inequivocabile manifestazione di volontà», l’emendamento 3.32, che specifica in modo chiaro regole e modalità relative al momento in cui le DAT assumono valenza, e l’emendamento 4.10, sulla forma e la durata delle DAT.
Altro emendamento su cui desidera richiamare l’attenzione è quello recante il numero il 1.31, volto a chiarire definitivamente il «no» all’eutanasia, stabilendo espressamente che, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza.
In conclusione, fa riferimento a due ulteriori emendamenti che solo apparentemente sembrano riguardare questioni meramente formali ma in realtà sono esemplificativi dei molti equivoci a suo parere sottostanti al testo unificato in esame e di una eccessiva leggerezza presente in alcuni passaggi del testo stesso: si tratta dell’emendamento 1.21, che ha l’obiettivo di cancellare dal testo il riferimento, che appare appunto strumentale e poco adeguato, all’articolo 13 della Costituzione, che riguarda temi quali l’inviolabilità della libertà personale e il divieto di restrizioni alla libertà personale salvo che in presenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria, e la carcerazione preventiva. Attraverso questo richiamo, si rischia di far passare il messaggio che l’ospedale possa essere una prigione e che il medico possa essere lo strumento con cui si vuole impedire all’individuo di esprimere e vedere eseguite in modo libero le proprie volontà. Si tratta a suo avviso di una strumentalizzazione alla quale, auspicabilmente, la Commissione dovrebbe avere il coraggio di rimediare.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel preannunciare che l’intento del gruppo di cui fa parte è quello di contribuire a modificare un testo che non condivide, anticipa che nel suo intervento svolgerà tre ordini di considerazioni. Per quanto riguarda quelle di ordine politico, ritiene innanzitutto incomprensibile – tanto più nella fase finale della legislatura – la fretta con cui si intende concludere l’esame di un provvedimento divisivo, su cui si esprimono posizioni divergenti anche nello stesso gruppo del Partito democratico, che rappresenta il fulcro dell’attuale maggioranza. In secondo luogo, auspica che il Governo si mantenga estraneo alla discussione, come fece il Governo Berlusconi in occasione dell’esame del provvedimento sulla fecondazione assistita nel corso della XIV legislatura, quando, in occasione della prima lettura alla Camera e al Senato, si rimise alla volontà delle Commissioni competenti e dell’Assemblea. Infine, ritiene che non sia necessario intervenire con una legge in una materia in cui, con sano realismo, sarebbe preferibile valutare la situazione caso per caso.
Quanto alle considerazioni di ordine culturale, sottolinea come all’argomento oggetto del provvedimento siano sottese una serie di questioni molte delicate, su cui confida che si possa svolgere una discussione proficua, a cominciare dai confini della libertà personale e dal valore della vita, che rappresenta un dono, dal momento che nessuno si è dato la vita da sé. Ritiene inoltre che il testo attuale del provvedimento apra un pericoloso varco in direzione di una società dei sani e dei forti, in cui i più deboli si configurano come scarti. Solleva infine il tema della differenza tra inguaribile e incurabile, sottolineando come, anche di fronte a malattie serie che non possono essere estirpate, esista comunque lo spazio della cura. È anzi del parere che dedicarsi alla cura dei più deboli rappresenti una caratteristica imprescindibile dell’essere umano.
Passando infine alle considerazioni di merito, evidenzia gli aspetti critici del provvedimento, a partire dall’inaccettabile riduzione del ruolo del medico a mero esecutore testamentario, per evitare la quale il gruppo di Forza Italia ha presentato emendamenti volti a modificare la disposizione anticipata di trattamento in una dichiarazione anticipata di trattamento, in cui siano fornite al medico indicazioni di carattere generale e non ordini perentori. Sulla questione dell’idratazione e della nutrizione artificiali, rileva che l’unica alternativa possibile a tale trattamento consiste nel condannare i pazienti ad una lenta e dolorosa morte per fame e per sete. In terzo luogo, esprime una forte contrarietà alla formulazione dell’articolo 2 che, in caso di minori ed incapaci, attribuisce potere di vita e di morte ad una terza persona, che peraltro potrebbe anche avere intenti malevoli.
Nell’evidenziare gli aspetti condivisibili del testo, relativi all’alleanza terapeutica medico-paziente, al consenso informato e alla necessità di una piena comprensione da parte del paziente della proposta terapeutica avanzata dal medico, preannuncia che il suo gruppo, che non è animato da intenti ostruzionistici, intende ritirare gli emendamenti che dovessero risultare identici a quelli proposti da altri colleghi, per concentrarsi sui temi ritenuti più rilevanti. Da ultimo, ribadisce come non si possa operare una forzatura a colpi di maggioranza su un tema così delicato.

Roberto SIMONETTI (LNA), nel segnalare che il suo gruppo non ha intenzione di assumere un atteggiamento di opposizione preconcetta al testo del provvedimento, evidenzia la delicatezza del tema, che – presentando importanti implicazioni personali, morali e sociali – richiede un’attenzione maggiore rispetto alle altre e diverse questioni che il Parlamento affronta quotidianamente. Pertanto, si rammarica per il fatto che si sia deciso di intervenire sostanzialmente alla fine della legislatura, considerata l’ipotesi di elezioni nel mese di giugno, impedendo un ampio dibattito e un esame accurato anche da parte del Senato. In linea generale rileva che, mentre è condivisibile l’ipotesi di disposizioni anticipate, in cui vengano fornite indicazioni di massima per le cure future, altro conto è stabilire a priori, con un anticipo di anni, una pianificazione condivisa dell’azione sanitaria.
Nel ritenere un positivo passo avanti la possibilità per l’individuo di esprimersi sulle modalità della sua cura, considera inaccettabile che sia consentito il rifiuto dell’idratazione e della nutrizione artificiali, a suo parere equiparabile al suicidio. Ribadisce che si tratta di un livello di intervento minimo che deve essere comunque garantito, considerato che anche una persona sana che non mangi e non beva è destinato a morire. Per quanto riguarda l’articolo 2, pur considerando favorevolmente il diritto di minori ed incapaci a veder valorizzate le loro capacità di comprensione, non ritiene accettabile che ad una singola persona sia consentito di decidere per un altro individuo, fosse pure il figlio, con particolare riguardo alla rinuncia all’idratazione e alla nutrizione artificiali.
A nome del gruppo della Lega nord esprime quindi contrarietà ad un testo ideologico, di parte, che rappresenta la bandiera di chi vuole porre la volontà dell’individuo al di sopra di tutto. Pertanto, non condividendo un simile approccio, chiede che il testo venga «ammorbidito» e preannuncia la volontà del suo gruppo di porre in votazione, delle oltre 1.200 presentate, esclusivamente le proposte emendative che intervengono in modo significativo nel merito, ringraziando anticipatamente il collega Pagano che si sta facendo carico di portare avanti una battaglia condivisa.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC) stigmatizza in primo luogo l’improvvisa accelerazione che si è deciso di dare all’iter del provvedimento, con una conseguente riduzione drastica delle proposte emendative presentate dai diversi gruppi. Ritiene infatti che esistano modi più eleganti per far cadere il Governo in carica che mettere all’ordine del giorno un provvedimento non facilmente condivisibile dall’intera maggioranza, tanto più in un momento in cui sarebbe più saggio occuparsi di altro, a partire dal debito pubblico. Pur considerando non impossibile raggiungere, in una situazione di maggiore calma, un ragionevole punto di equilibrio sulla materia in questione, ipotizza che la forzatura operata sui tempi sia volta a pervenire ad un testo non condiviso.
Passando al merito del provvedimento, nel considerare con favore i temi dell’alleanza terapeutica e del consenso informato, evidenzia la questione critica, vale a dire la convinzione che con le norme all’esame si voglia introdurre surrettiziamente l’eutanasia nella legislazione italiana. A tale proposito, rileva che il raggiungimento di un accordo sarebbe facile se si pervenisse ad un chiarimento su quest’unico aspetto. In caso contrario, evidenzia il rischio di approdare ad una legge pasticciata e confusa che renderà di difficile interpretazione gli ambiti e le opportunità dell’alleanza terapeutica.
Sgombrato il campo dall’equivoco sull’eutanasia, ritiene che l’intento del provvedimento dovrebbe essere quello di rafforzare il rapporto medico-paziente e di fornire al paziente tutte le indicazioni e le informazioni che lo possono aiutare a vivere nel modo più sereno possibile l’esperienza della malattia, riguadagnando la fiducia in se stesso e nelle sue capacità di affrontare la situazione da soggetto invece che da oggetto. Nel rilevare che tutti dobbiamo morire ma che – citando Sigmund Freud – in realtà non ci crediamo, evidenzia la drammaticità del momento in cui la morte viene prospettata dal medico in esito ad una malattia grave. In tale occasione, è del parere che le DAT possano rappresentare il modo con cui l’individuo tenta di esprimere se stesso in una situazione di grande difficoltà e che il consenso informato debba aiutare il paziente non a morire ma a vivere meglio l’ultima fase della propria esistenza. Rileva come, a differenza del suicidio, l’eutanasia non configuri un atto di auto-disposizione di sé ma piuttosto si risolva nel trasferimento ad un altro individuo del potere di dare la morte, con l’avallo dello Stato e con il paradosso che l’individuo investito da tale comando sia un medico, vale a dire una persona che per coscienza e vocazione è portata a tutt’altro.
Segnala che la professione medica si trova in una fase storica di profondo cambiamento in cui cambia il anche il modo, e in qualche modo il senso, di morire; oggi la morte avviene in ospedale, almeno nella gran parte dei casi, e non più in casa e ciò concorre a determinare un cambiamento del rapporto tra medico e paziente, una volta basato sull’interazione continua: era un processo fondamentale che prevedeva il racconto del paziente, l’anamnesi, l’attività di semeiotica medica. Sottolinea, invece, che attualmente il medico, più che il paziente, «legge» il suo corpo giacché i moderni sistemi diagnostici questo fanno; con ciò si affievolisce la centralità del rapporto medico-paziente, come dimostrato dal fatto che normalmente dal medico di famiglia ci si reca sostanzialmente per ottenere prescrizioni di esami clinici che poi verranno interpretate dagli specialisti con i quali, forse, il paziente non avrà nemmeno occasione di parlare. Ritiene che tale sostanziale mutamento comporti la cessazione della medicina come disciplina e pratica umanistica. Gli sembra di poter affermare che è sempre più il paziente medesimo a definire il proprio concetto di salute, senza parametri oggettivi, anche passando per il cosiddetto consenso informato. Ma sostanzialmente il paziente – che vive una condizione di profonda difficoltà perché essere un paziente non significa soltanto essere malato, ma, in un certo senso, non appartenere più a se stessi in quanto si hanno parti di sé, gli organi malati, non più sotto il proprio controllo – viene abbandonato a se stesso perché di fronte a tale angoscia si pretende che, di fronte a taluni atti medici, apponga la propria firma in coscienza: non diversamente da quanto normalmente avviene quando un promotore finanziario ci sottopone il modulo per il consenso informato all’investimento, che raramente il risparmiatore comprende completamente ma che giuridicamente presume il contrario, ciò rappresenta una vera e propria finzione.
Avverte che una tale decisione impone estrema cautela considerato, da una parte, che le difficili condizioni di salute possono condizionare di per sé la libera valutazione del paziente – la fantasia che la morte possa rappresentare una soluzione del problema è una tentazione possibile – e, dall’altra, che il soggetto perfettamente libero e indipendente non esiste, condizionato come è anche dalle situazioni sociali (senza dover ricordare quanto già sostenuto da Marx, Nietzsche o Maritain), e che di fronte a una problematica così oscura si potrebbe subire influenze.
È convinto che la medicina sia e debba rimanere un’arte umanistica e che il medico non debba considerarsi come un ingegnere del corpo la cui attività consista nell’eseguire atti – medici – meccanici: la sua missione deve essere quella di salvaguardare l’interesse del paziente come persona umana.
Ritiene, infine, che tra tutti i modi in cui si può introdurre l’eutanasia nel nostro ordinamento quello che passa attraverso l’interruzione dei trattamenti alimentari sia il meno misericordioso: invita quindi, se proprio si intende farlo, a operare scelte che implichino metodi più umani e a non approfittarsi della proposta di legge in esame che è diretta a perseguire altre finalità.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intende intervenire nel dibattito essendosi sentito chiamato in causa come medico. A tale titolo, si sente di dover rassicurare chi avesse dubbi circa il fatto che ancora oggi – e non vede come potrebbe essere altrimenti – i medici conducono anamnesi e coltivano approfonditi rapporti con i pazienti. Si dice convinto che l’istituto del consenso informato serva proprio a rafforzare il rapporto medico-paziente e una delle conseguenze sia proprio di renderlo più umano. Come medico si sente in grado di rivendicare questo modo di interpretare il rapporto e la pratica del consenso informato. Sottolinea, d’altra parte, che l’atto previsto nella proposta di legge non ha carattere obbligatorio: è piuttosto un atto libero lasciato alla libertà del paziente che è rivolto alla malattia e al malato.
Per quanto riguarda l’idratazione e l’alimentazione artificiale del malato, intende rimarcare che essi rappresentano atti medici molto impegnativi, decisi ed eseguiti in scienza e coscienza. Sottolinea che negli interventi precedenti sembra essersi trascurato un passaggio ben preciso della proposta di legge: la possibilità che i soggetti autorizzati possano disattendere quanto stabilito dal paziente se nel tempo trascorso dalla decisione di quest’ultimo siano state realizzate nuove strategie terapeutiche.
Ritiene che i ruoli di vigilanza dei medici e dei fiduciari previsti nel testo rappresentino una garanzia per il paziente. Concludendo, ritiene che prima di usare certe parole, che sono pesanti come pietre, dovrebbe prestarsi una certa cautela.

Donata LENZI (PD), relatrice, osserva preliminarmente che il testo può essere sempre migliorato e precisa, in riferimento all’onorevole Binetti – intervenuta tra l’altro in particolare sulle disposizioni riguardanti i minori –, che il testo tratta una materia già regolamentata dalla legge, che può comunque essere specificata meglio, in particolare in relazione ai casi di rifiuto della proposta terapeutica. Quanto alle differenze rispetto all’impianto della proposta di legge in materia esaminata nella scorsa legislatura e più volte menzionata dall’onorevole Roccella, precisa che queste risiedono proprio nella diversa prospettiva che ha ispirato l’attuale testo, basata su visione umanistica che appare maggiormente dalla parte dei pazienti. Osserva inoltre che si è deciso di intervenire anche per migliorare drasticamente la scarsa qualità delle informazioni che attualmente i malati sono in grado di ottenere sulle proprie condizioni e che considera necessarie per raggiungere un pieno consenso informato, auspicando al riguardo una maggior trasparenza da parte delle aziende sanitarie.
Precisa poi che l’oggetto delle cure e delle terapie non sono i corpi o le patologie, ma le persone, che hanno proprie opinioni, una propria fede religiosa, e possono anche essere contrarie alla medicina tradizionale (si tratta del dieci per cento della popolazione) e tutte queste convinzioni non possono essere trascurate, né in base alla nostra Costituzione né in base alle modalità con cui viviamo la nostra società pluralista, evidenziando al riguardo una visione antropologica decisamente differente rispetto a quella manifestata dall’onorevole Pagano. Ritiene inoltre che sia possibile modificare le disposizioni relative al ruolo del medico. Rileva che l’intervento dell’onorevole Gigli, ha avuto un approccio teologico al diritto alla vita, sulla scorta del quale, a suo avviso, qualunque intervento appare come una sorta di eutanasia. All’onorevole Calabrò, che ha posto la questione sul momento nel quale le DAT assumono efficacia, replica ricordando che il vero problema, che il provvedimento ha tentato di affrontare in maniera condivisibile, riguarda i soggetti che decidono al posto del paziente quando questi non è più in grado di farlo, ritenendo opportuno un maggior approfondimento al riguardo.
Quanto all’intervento dell’onorevole Fucci che ha presentato emendamenti che entrano nel merito del provvedimento, ritiene doveroso esprimere talune perplessità sull’efficacia delle commissioni etiche da lui suggerite, manifestando comunque disponibilità ad affrontare tale tema.
In risposta all’onorevole Fucci, che ha evidenziato profili di criticità nel richiamo all’articolo 13 della Costituzione, precisa che il testo in esame in materia di consenso formato trova pieno appoggio proprio negli articoli 13 e 32 della Costituzione.
Quanto alle critiche rivolte dall’onorevole Palmieri, ritiene di poterlo rassicurare circa il ruolo avuto del Governo nell’iter del provvedimento, precisando che lo stesso affronta materie che sono di competenza prettamente parlamentare. Rassicura il collega Simonetti circa l’attuale formulazione dell’articolo 4, che ritiene comunque migliorabile, ma che in ogni caso garantisce il pieno rispetto della volontà del paziente, e reputa contraddittorie talune affermazioni rese dallo stesso deputato sull’opportunità o meno che lo Stato intervenga su tali questioni.
Osserva infine che l’intervento del collega Buttiglione, che è stato di più ampia portata rispetto al contenuto del testo in esame e che pertanto meriterebbe lo svolgimento di un dibattito a sé stante, non ha colto forse il fatto che il provvedimento in esame ha pienamente presente il problema della socialità e che non si intende in alcun modo abbandonare a se stessi i malati.

Daniela SBROLLINI, presidente, a conclusione dello svolgimento della discussione sul complesso degli emendamenti, intende rendere alcuni chiarimenti. Innanzitutto, precisa che non c’è stato alcun contingentamento dei tempi, come attestato anche dal fatto che per la seduta odierna era stata prevista la prosecuzione pomeridiana, a partire dalle ore 14, al fine di consentire lo svolgimento di tutti gli interventi richiesti, alcuni dei quali non avranno luogo a causa della mancata presenza dei deputati che si erano iscritti a parlare.
Evidenzia quindi che, a seguito della riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, è stato chiesto ai gruppi di segnalare un numero massimo di emendamenti, ricordando che tale scelta si è resa obbligatoria stante il numero particolarmente elevato di emendamenti presentati – 3200 circa – e l’iscrizione del provvedimento in esame nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire da lunedì 30 gennaio. Peraltro, nella medesima sede il presidente Marazziti ha assicurato la propria disponibilità a chiedere alla Presidente della Camera, una volta valutati gli emendamenti effettivamente segnalati, di rinviare l’inizio dell’esame del provvedimento in Assemblea, al fine di assicurare lo svolgimento di un esame serio e approfondito in Commissione, che si concentri sugli emendamenti più significativi e qualificanti tra quelli presentati da ciascun gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.